Normativa e prassi

7 Ottobre 2020

Allo sponsor, se beneficiario, spetta il nuovo beneficio R&S

Se la convenzione per il finanziamento di una borsa di studio, stipulata da un’università e l’impresa “sponsor” prevede che il risultato della ricerca è di proprietà della finanziatrice, anche se in comproprietà, la spesa sostenuta da quest’ultima rientra nel rinnovato bonus R&S (articolo 1, commi da 198 a 209, legge n. 160/2019 – vedi articolo “Legge di bilancio per il 2020 – 14. La nuova versione del bonus R&S”) quale costo per contratti extra muros, per la quota parte riferibile al tempo dedicato dal dottorando all’attività di ricerca e sviluppo. Cioè concorre a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150% del suo ammontare.
 
In sostanza, precisa l’Agenzia nella risposta n. 454/E del 7 ottobre 2020, per accedere all’agevolazione fiscale, l’impresa finanziatrice deve essere beneficiaria dei risultati della ricerca, quindi, è ben accetta l’intenzione dell’università di modificare l’originaria convenzione stipulata, al preciso scopo di fornire alla sponsorizzatrice la chiave d’accesso al beneficio.
 
A base della conclusione, come anticipato, il Bilancio 2020, che per imprimere maggiore competitività alle imprese, ha riscritto, sostituendola, la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo prevista dal Dl n. 145/2013, estendendola ad altre tipologie di attività e rimodulando tetti e misure. La legge, al comma 200, in particolare, stabilisce che ai “fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità (…) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta” e che nel caso di “contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca (…) le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare”.
E dopo la legge, è arrivato il decreto attuativo (Dm del 26 maggio 2020 del ministero dello Sviluppo economico – vedi articolo “Nuovo bonus ricerca e sviluppo: ufficiali le prime regole operative”).
 
Una volta individuati i riferimenti normativi e considerata l’evidente analogia con il precedente bonus R&S, l’Agenzia supporta la risposta con un proprio documento di prassi emanato al tempo del primo credito d’imposta, introdotto nel 2013. È la circolare n. 5/2016, dove ha precisato che i contratti di ricerca stipulati con università devono prevedere che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell’attività di ricerca sia l’impresa committente.  
 
Tanto premesso, il via libera alla fruizione del bonus, da parte dell’impresa che ha finanziato la borsa di dottorato, non ha trovato ostacoli. Pertanto, nel presupposto che la convenzione per il finanziamento della borsa di studio preveda che il risultato della ricerca scientifica possa essere di proprietà dell’impresa finanziatrice, seppure in comproprietà, le spese sostenute da quest’ultima sono ammissibili al beneficio per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all’attività di ricerca e sviluppo, concorrendo a formare la base di calcolo del credito d’imposta nella misura del 150% del loro ammontare, a condizione che l’impresa finanziatrice venga individuata quale beneficiaria dei risultati dell’attività di ricerca. Anzi, aggiunge l’Agenzia, le spese sostenute saranno agevolabili anche nel caso in cui l’attività di ricerca svolta dal dottorando e regolata dalla convenzione non dovesse portare alcun risultato.

Allo sponsor, se beneficiario, spetta il nuovo beneficio R&S

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