Normativa e prassi

6 Ottobre 2020

La “sovrapposizione” di emergenze conduce al contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle entrate, con la riposta n. 449 del 6 ottobre 2020, conferma che, in presenza degli altri requisiti richiesti, può richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Rilancio” il contribuente domiciliato in un Comune in stato di emergenza per eventi calamitosi alla data della dichiarazione dell’emergenza da Covid-19.

La società istante, dopo avere premesso di avere il domicilio in un territorio che al momento della conclamata emergenza da coronavirus si trovava già in emergenza per altri eventi, fa presente di aver trasmesso, il 19 giugno 2020, “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto” previsto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020). Il Comune, infatti, è presente nell’elenco, indicativo e non esaustivo, dei luoghi cui è stato riservato un particolare trattamento di favore rispetto alla norma generale, indicati nelle istruzioni al modello di richiesta dell’agevolazione.
Il 26 giugno, e prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento della domanda di accesso all’agevolazione, la società, rilevate alcune discrepanze tra le suddette istruzioni e un’ordinanza della Regione, presentava “Istanza di rinuncia al contributo a fondo perduto”.

Detto ciò, il contribuente chiede se il Comune del suo domicilio possa essere riconosciuto come colpito da evento calamitoso il cui stato di emergenza era in atto al del 31 gennaio 2020 e se, in tal caso, ci sia ancora spazio per l’attribuzione del contributo con una nuova istanza trasmessa entro il 13 agosto 2020.
Secondo l’istante, l’elenco contenuto nelle istruzioni allegate al modello dell’istanza è un valido punto di riferimento che apre la strada al beneficio.

La risposta dell’amministrazione finanziaria richiama gli aspetti essenziali della norma agevolativa prevista dal decreto “Rilancio” per alcune categorie di contribuenti a sostegno della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria. La misura prevede un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, a favore degli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.
Le condizioni di accesso al beneficio, sinteticamente, sono:

  • nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2020 l’ammontare dei ricavi o dei compensi non deve superare 5 milioni di euro
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.

Il documento di prassi rimanda, in particolare, alla circolare n. 22/2020, nella quale viene precisato che, in deroga alla disposizione generale, possono accedere al contributo a fondo perduto anche i soggetti che, anche se non hanno registrato il calo di fatturato o di compensi, sono domiciliati nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora presenti alla data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19 (comma 4, articolo 25, Dl n. 34/2020). In tal caso, per usufruire dell’agevolazione:

  • il domicilio fiscale o la sede operativa deve essere nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso
  • gli stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, come da delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020)
  • il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale era stabilito in tali luoghi, dal verificarsi della calamità originaria.

L’Agenzia, inquadrato il dettato normativo e di prassi, precisa che la lista individuata nelle istruzioni dell’istanza, “indicativa e non esaustiva” non rappresenta un elenco tassativo dei comuni. Pertanto, nel presupposto che il Comune dell’istante sia incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia «ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020», l’Agenzia ritiene che l’istante possa usufruire del contributo a fondo perduto, secondo le percentuali fissate dal comma 5 del richiamato articolo 25, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

La “sovrapposizione” di emergenze conduce al contributo a fondo perduto

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto