Normativa e prassi

5 Ottobre 2020

Se c’è interesse del negoziatore, la prestazione paga l’Iva ordinaria

L’esenzione che il decreto Iva riconosce, tra le altre, alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni riguardanti azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali è di tipo oggettivo: l’attività si sostanzia nel fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto. Quando l’imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale “obbligazione di fare, non fare e permettere”, da assoggettare a Iva con aliquota ordinaria.
 
A originare la risposta n. 437/2020 è l’istanza di interpello presentata da una Srl, alla quale altre due società hanno affidato il compito di fare da intermediario nella vendita delle loro quote sociali, ufficializzando l’incarico mediante la stipula di un mandato con rappresentanza.
Il contribuente ritiene che il compenso percepito per l’attività di intermediazione svolta nella cessione delle partecipazioni non vada assoggettato a Iva, in quanto l’operazione rientrerebbe tra quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), Dpr n. 633/1972 (“prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7”, tra le quali, al numero 4, rientrano le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali).
 
A tal proposito, l’Agenzia ricorda come la giurisprudenza della Ue, in più di una circostanza, ha sancito alcuni princìpi fondamentali: l’esenzione in questione è di tipo oggettivo e l’attività di mediazione si sostanzia nel “fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto”. In altre parole, l’imparzialità del negoziatore è elemento essenziale della fattispecie: se manca, non si ravvisa attività di mediazione. L’operazione, in assenza di attività imparziale di mediazione, non può essere ricondotta tra quelle esenti previste dal citato articolo 10, bensì tra quelle di “fare, non fare e permettere”.
 
E, nella fattispecie rappresentata, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa, è emerso un interesse proprio della mandataria, vista anche la presenza, tra coloro che hanno sottoscritto l’accordo quadro stipulato tra i vari soggetti appositamente costituiti e coinvolti nell’operazione, di persone e società riconducibili ai soci e all’amministratore della stessa.
Non sussistendo il requisito dell’imparzialità in capo alla mandataria, la sua prestazione si configura come “obbligazione di fare, non fare e permettere” (articolo 3 dello stesso Dpr n. 633/1972), soggetta a Iva con aliquota ordinaria.

Se c’è interesse del negoziatore, la prestazione paga l’Iva ordinaria

Ultimi articoli

Attualità 8 Maggio 2024

Cinque per mille 2024, aggiornati gli elenchi delle Onlus

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 8 Maggio 2024

Scambio automatico conti finanziari: aggiornate le liste dei partecipanti

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio (serie generale n.

Normativa e prassi 8 Maggio 2024

Trasferimenti cash intra-extra Ue: quando e come occorre dichiararli

Con la circolare n. 12 di ieri, 7 maggio 2024, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce chiarimenti, alla luce delle disposizioni unionali (articolo 3, regolamento Ue 2018/1672) e dell’ordinamento interno (Dlgs n.

Normativa e prassi 8 Maggio 2024

Aiuti di Stato non registrati, come rimediare alle anomalie

Definite, con il provvedimento firmato ieri, 7 maggio 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.

torna all'inizio del contenuto