5 Ottobre 2020
Niente “bonus sanificazione” per il servizio di telemedicina
Gli esempi forniti dal legislatore e la ratio della norma agevolativa, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza, portano a escludere dal credito d’imposta introdotto dal “decreto rilancio” le spese sostenute per l’acquisto di un’apparecchiatura che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre servizi di telemedicina.
È la risposta n. 441/E del 5 ottobre 2020 all’istanza di interpello presentata da una società che, commercializzando il macchinario in questione, ritiene che le spese per il suo acquisto siano agevolabili ai sensi del comma 2, lettera e), dell’articolo 125, Dl n. 34/2020.
La norma richiamata ha introdotto un credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nell’anno in corso da esercenti attività d’impresa, arti e professioni e da enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
In particolare, la lettera e) del comma 2, nell’ambito della quale l’interpellante ritiene di poter ricondurre l’acquisto del macchinario per il servizio di telemedicina, fa riferimento ai “dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione”.
Secondo l’Agenzia, però, i dispositivi citati dalla norma sono quelli volti ad arginare, contenere, ostacolare la diffusione del virus Sars-Co V-2 qualora lo svolgimento dell’attività sia svolto in presenza. Ciò, in considerazione dell’esemplificazione offerta dal legislatore (“barriere e pannelli protettivi”) e della ratio dell’agevolazione, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza.
Pertanto, le spese per il macchinario descritto nell’istanza di interpello non sono assimilabili a quelle previste dalla disciplina in esame e, di conseguenza, per esse, non è possibile fruire del “bonus sanificazione”.
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