2 Settembre 2020
Compensi liquidati ad attività cessata: in dichiarazione sono redditi diversi
Un contribuente che ha fatturato dei compensi, in qualità di patrocinante, nel 2017 ma li ha percepiti solo nel 2019 quando ha chiuso la partita Iva, potrà indicarli in dichiarazione come redditi diversi, anche se il Cu li riporta come redditi di lavoro autonomo. La circostanza che il professionista al momento dell’incasso non abbia più l’attività comporta l’impossibilità di riscontrare il requisito dell’ “abitualità”, che è alla base del concetto di lavoro autonomo, ossia uno svolgimento caratterizzato da regolarità, stabilità e continuità.
L’articolo 53, comma 1 del Tuir, infatti, definisce redditi di lavoro autonomo quelli che “derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni s’intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”. È quanto indicato nella risposta dell’Agenzia n. 299 del 2 settembre 2020.
L’istante, in particolare, evidenzia che non poteva inserire i compensi in esame nel quadro LM del modello Redditi Pf 2020 non essendo più titolare di partita Iva, avendo cessato qualsiasi attività.
L’Agenzia ricorda che il contribuente, che esercitava l’attività in regime dei minimi, avrebbe potuto scegliere di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività “tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria”, come precisato nella circolare n. 17/2012, in tema di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Si tratta della possibilità di includere nella determinazione dei redditi dell’ultimo anno di attività, quindi prima della chiusura della partita Iva, anche quelli non percepiti, cioè anche ricavi ancora da incassare. Tale precisazione vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o d’impresa) esercitata, poiché i soggetti che accedono a tali regimi agevolati determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa.
Facoltà, peraltro, concessa anche ai fruitori del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), come evidenziato nella circolare n. 10/2016.
L’istante, tuttavia, non si è avvalso di tale facoltà e di conseguenza l’Agenzia, in linea con quanto da lui prospettato, ritiene che tali compensi debbano essere indicati nella dichiarazione come redditi diversi, con indicazione nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi Pf 2020.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 30 Luglio 2026
Bonus e stock options variabili: come evitare l’addizionale del 10%
L’agevolazione è subordinata a un versamento a favore di enti del Terzo settore di importo almeno pari al doppio della somma dovuta in caso di mancata donazione Novità in arrivo per i datori di lavoro del settore finanziario.
Attualità 30 Luglio 2026
Borse di studio Its Academy: esenzione Irpef dal 2025
Confermata la non imponibilità, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, delle somme ricevute dagli studenti per la frequenza dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori Dal 2025 le borse di studio erogate agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori-Its non dovranno essere assoggettate all’Irpef né riportate nella dichiarazione dei redditi.
Attualità 29 Luglio 2026
Cripto-attività, nove faq chiariscono altrettanti dubbi
Pubblicati dall’Agenzia nuovi chiarimenti sugli adempimenti legati allo scambio automatico di informazioni fiscali: focus su trasferimenti, prestiti portafogli multivaluta L’Agenzia delle entrate scioglie alcuni dei dubbi più diffusi tra i prestatori di servizi che si occupano di cripto-attività, relativi agli obblighi di comunicazione connessi allo scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni fiscali europee, previsto dalla Dac8 – direttiva (Ue) 2023/2226.
Analisi e commenti 29 Luglio 2026
Pubblicato in versione definitiva l’Oic 5 – Bilanci di liquidazione
Il principio contabile è stato ulteriormente perfezionato, in particolare sono stati riconsiderati alcuni elementi in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa Disponibile, sul sito dell’Organismo italiano di contabilità (Oic), la versione finale aggiornata dell’Oic 5.