Normativa e prassi

2 Settembre 2020

Compensi liquidati ad attività cessata: in dichiarazione sono redditi diversi

Un contribuente che ha fatturato dei compensi, in qualità di patrocinante, nel 2017 ma li ha percepiti solo nel 2019 quando ha chiuso la partita Iva, potrà indicarli in dichiarazione come redditi diversi, anche se il Cu li riporta come redditi di lavoro autonomo. La circostanza che il professionista al momento dell’incasso non abbia più l’attività comporta l’impossibilità di riscontrare il requisito dell’ “abitualità”, che è alla base del concetto di lavoro autonomo, ossia uno svolgimento caratterizzato da regolarità, stabilità e continuità.
L’articolo 53, comma 1 del Tuir, infatti, definisce redditi di lavoro autonomo quelli che “derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni s’intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”. È quanto indicato nella risposta dell’Agenzia n. 299 del 2 settembre 2020.
L’istante, in particolare, evidenzia che non poteva inserire i compensi in esame nel quadro LM del modello Redditi Pf 2020 non essendo più titolare di partita Iva, avendo cessato qualsiasi attività.

L’Agenzia ricorda che il contribuente, che esercitava l’attività in regime dei minimi, avrebbe potuto scegliere di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività “tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria”, come precisato nella circolare n. 17/2012, in tema di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Si tratta della possibilità di includere nella determinazione dei redditi dell’ultimo anno di attività, quindi prima della chiusura della partita Iva, anche quelli non percepiti, cioè anche ricavi ancora da incassare. Tale precisazione vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o d’impresa) esercitata, poiché i soggetti che accedono a tali regimi agevolati determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa.
Facoltà, peraltro, concessa anche ai fruitori del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), come evidenziato nella circolare n. 10/2016.

L’istante, tuttavia, non si è avvalso di tale facoltà e di conseguenza l’Agenzia, in linea con quanto da lui prospettato, ritiene che tali compensi debbano essere indicati nella dichiarazione come redditi diversi, con indicazione nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi Pf 2020.

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