Normativa e prassi

2 Settembre 2020

Compensi liquidati ad attività cessata: in dichiarazione sono redditi diversi

Un contribuente che ha fatturato dei compensi, in qualità di patrocinante, nel 2017 ma li ha percepiti solo nel 2019 quando ha chiuso la partita Iva, potrà indicarli in dichiarazione come redditi diversi, anche se il Cu li riporta come redditi di lavoro autonomo. La circostanza che il professionista al momento dell’incasso non abbia più l’attività comporta l’impossibilità di riscontrare il requisito dell’ “abitualità”, che è alla base del concetto di lavoro autonomo, ossia uno svolgimento caratterizzato da regolarità, stabilità e continuità.
L’articolo 53, comma 1 del Tuir, infatti, definisce redditi di lavoro autonomo quelli che “derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni s’intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo”. È quanto indicato nella risposta dell’Agenzia n. 299 del 2 settembre 2020.
L’istante, in particolare, evidenzia che non poteva inserire i compensi in esame nel quadro LM del modello Redditi Pf 2020 non essendo più titolare di partita Iva, avendo cessato qualsiasi attività.

L’Agenzia ricorda che il contribuente, che esercitava l’attività in regime dei minimi, avrebbe potuto scegliere di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività “tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria”, come precisato nella circolare n. 17/2012, in tema di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Si tratta della possibilità di includere nella determinazione dei redditi dell’ultimo anno di attività, quindi prima della chiusura della partita Iva, anche quelli non percepiti, cioè anche ricavi ancora da incassare. Tale precisazione vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o d’impresa) esercitata, poiché i soggetti che accedono a tali regimi agevolati determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa.
Facoltà, peraltro, concessa anche ai fruitori del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), come evidenziato nella circolare n. 10/2016.

L’istante, tuttavia, non si è avvalso di tale facoltà e di conseguenza l’Agenzia, in linea con quanto da lui prospettato, ritiene che tali compensi debbano essere indicati nella dichiarazione come redditi diversi, con indicazione nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi Pf 2020.

Compensi liquidati ad attività cessata: in dichiarazione sono redditi diversi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 14 Agosto 2026

Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio

Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.

Analisi e commenti 14 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico

Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.

Normativa e prassi 13 Agosto 2026

Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio

Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.

Analisi e commenti 13 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali

Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.

torna all'inizio del contenuto