Normativa e prassi

26 Agosto 2020

Pagamento Bollo all’estero: l’Iban coincide con quello per i contratti

Un operatore economico che, risiede all’estero e deve versare il Bollo su un contratto di appalto ma non può assolvere l’imposta con una delle modalità tradizionali, può pagare tramite bonifico, utilizzando il medesimo codice Iban, in generale, utilizzabile per la registrazione di alcuni atti e contratti, reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione ‘Pagamento delle imposte all’Estero‘. Il debitore avrà cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale, in mancanza, la denominazione, e gli estremi dell’atto a cui si riferisce l’imposta. Questa la precisazione contenuta nella risposta n. 275 del 26 agosto 2020.

L’ente che presenta il quesito all’Agenzia delle entrate chiede la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo da parte di un operatore economico straniero al quale viene aggiudicato un appalto e deve versare il Bollo sul contratto. In sostanza, l’interpellante vuole sapere come versare l’imposta di bollo su contratti di affidamento di appalti per beni e servizi, secondo quanto previsto all’articolo 2 della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, che disciplina l’imposta di bollo, rappresentando che non riesce a trovare nella sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate dedicata ai pagamenti delle imposte dall’estero le istruzioni specifiche per questo tipo di onere.

I tecnici dell’Agenzia nel formulare la risposta richiamano la norma richiamata che l’assoggettamento del tributo in misura specifica per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie”. I contratti di appalto che in base a questa norma scontano l’imposta di bollo, devono seguire i dettami dell’articolo 3 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che la corresponsione avviene secondo le indicazioni della Tariffa allegata:

  1. mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno
  2. in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Entrando nello specifico, al fine di definire le modalità dell’assolvimento dell’imposta di bollo da parte di un operatore economico non residente in Italia al quale viene aggiudicato un appalto, l’Agenzia ricorda che sul sito internet istituzionale esiste una sezione dedicata ai pagamenti dall’estero, ove è chiarito che i contribuenti stranieri e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l’Agenzia possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria secondo le indicazioni specifiche. In tale area si trova una tabella, come anche richiamato dall’istante, dove sono elencati i codici Iban da utilizzare per il pagamento, mediante bonifico, delle imposte da parte di soggetti non residenti.
Tra questi, l’amministrazione rappresenta che il codice Iban per pagare il Bollo tramite bonifico IT07Y0100003245348008120501 è, in generale, utilizzabile per la registrazione di alcuni atti e contratti. Tale circostanza non esclude che se il debitore non risiede in Italia sia possibile utilizzare il medesimo codice Iban per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo.

Detto ciò, conclude l’Agenzia, se il debitore si trova all’estero e non può assolvere l’imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare tramite bonifico utilizzando il codice Iban su indicato, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce l’imposta.

Pagamento Bollo all’estero: l’Iban coincide con quello per i contratti

Ultimi articoli

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Indennità a esperti distaccati in Ue, non imponibili se a carico dell’Unione

Le indennità pagate a un “Esperto nazionale distaccato” presso l’Unione europea che sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana non concorrono all’imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate a imposizione nel nostro Paese.

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Rimborsi Iva dopo la Brexit, valgono le regole per i Paesi Ue

Scaduto il periodo di transizione che ha seguito la Brexit, sulla base dell’Accordo raggiunto tra Italia e Regno Unito lo scorso 7 febbraio, ai rimborsi Iva erogati in relazione a operazioni effettuate con il Paese oltremanica, deve essere applicato, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2021, l’articolo 38-ter del Dpr n.

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Cfc, pronte le regole che consentono di optare per l’imposta sostitutiva

Per snellire, come indicato dalla legge di delega fiscale, la disciplina delle imprese estere controllate, il Dlgs n.

Normativa e prassi 30 Aprile 2024

Approvate con decreto le modifiche agli Isa 2024

Con il decreto 29 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle finanze, in corso di pubblicazione, sono state approvate le modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), applicabili al periodo d’imposta 2023 (“Isa 2024”), al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

torna all'inizio del contenuto