Normativa e prassi

26 Agosto 2020

Regime agevolato da quest’anno per il ricercatore rientrato ad aprile

Può usufruire già dal 2020 e per i successivi dieci anni degli incentivi fiscali previsti per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori, il contribuente che ha due figli minorenni e ha trasferito nel nostro Paese, nello scorso aprile, la propria residenza e quella dei familiari, per svolgere l’attività di ricerca presso una struttura, pubblica o privata. È quanto chiarisce la risposta n. 274 del 26 agosto 2020.

L’istante, cittadino italiano già iscritto all’Aire, ha svolto per più di due anni attività di ricerca presso un’azienda farmaceutica privata in Svizzera, dove era residente. Da aprile 2020 si è trasferito in Italia con la propria famiglia, composta da moglie e due figli minorenni, perché ha iniziato a lavorare per una società privata dove svolgerà ugualmente attività di ricerca.
I suoi dubbi riguardano la corretta applicazione dell’agevolazione introdotta dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010, con lo scopo di attirare nel nostro Paese docenti e ricercatori. In particolare, il contribuente chiede se può usufruire del taglio d’imposta previsto dal regime speciale dal 2020, anno in cui ha effettuato il trasferimento della residenza fiscale, e se, avendo due figli minorenni a carico, potrà beneficiare dello sconto per undici anni.

L’Agenzia delle entrate risponde all’input e coglie l’occasione per ricordare ambiti applicativi e requisiti dell’agevolazione concepita per mettere un freno alla “fuga dei cervelli” e favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese, incentivando il rientro di ricercatori residenti all’estero. Una delle condizioni previste, infatti, è che il “nuovo arrivato”, laureato, sia stato non occasionalmente residente all’estero e che abbia svolto per almeno due anni continuativi attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università.
Nel dettaglio, il trattamento di favore prevede che “Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta percento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.

Con riferimento ai specifici chiarimenti richiesti dall’istante, il documento di prassi dice sì alla decorrenza del regime a partire da quest’anno, visto che la norma stessa prevede il beneficio per i soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020 e, in particolare, dal periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa fiscalmente residente nel nostro Paese e nei successivi cinque anni, a patto che non “traslochi” d nuovo all’estero. Gli anni di regime agevolato diventano undici, stabilisce, il comma 3-bis della disposizione (dall’anno del trasferimento più altri dieci) nel caso di almeno due figli minorenni o a carico.
L’amministrazione finanziaria è più volte intervenuta sull’argomento fornendo precisazioni, in particolare la risposta odierna rimanda alla circolare n. 17/2020 (vedi articoli “Attrazione di capitale umano:  il punto sullo stato dell’arte” e “Redditi esteri e casa in Italia. Sconto fiscale per il ‘trasloco”).

L’amministrazione osserva, tra l’altro, riguardo al caso specifico, che ai fini dell’accesso al beneficio non rileva se il datore di lavoro o il committente è un soggetto pubblico o privato, quel che conta è che l’università o il centro di ricerca o l’impresa oppure l’ente, dove svolge in Italia la propria attività il contribuente, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che l’istante, se in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, può beneficiare dello sconto del 90% dell’imponibile per i redditi prodotti in Italia dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, naturalmente a condizione che permanga la residenza fiscale in Italia. Il taglio potrà essere applicato per 11 anni se ha due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, sempre che non si trasferisca nuovamente all’estero.

Regime agevolato da quest’anno per il ricercatore rientrato ad aprile

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