Analisi e commenti

26 Agosto 2020

Dl “Rilancio” a piccole dosi – X agevolazioni per imprese e autonomi

Niente Irap a giugno se i ricavi sono crollati lo prevede l’articolo 24, mentre l’articolo 25 istituisce un contributo a fondo perduto se il fatturato di aprile 2020 è inferiore a quello di aprile 2019. Queste alcune delle misure introdotte nel Dl n. 34/2020 a sostegno di imprenditori, commercianti e agricoltori che hanno avuto difficoltà in seguito al lockdown introdotto per arginare l’emergenza epidemiologica Covid-19.

Versamento Irap di giugno
L’articolo 24 stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto 2020, mentre resta fermo il versamento dell’acconto Irap per il 2019, da parte di imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
L’importo della prima rata dell’acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo  d’imposta.  
Per usufruire della misura agevolativa gli aventi diritto non dovranno presentare alcuna domanda, né certificazione, né autocertificazione.
Escluse dal beneficio banche, imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione.
L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.
È inoltre previsto l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze diretto a ristorare le Regioni e le Province autonome del minor introito derivante dal mancato versamento dell’Irap.

Contributo a fondo perduto se i ricavi sono crollati
L’articolo 25 introduce un contributo a fondo perduto rivolto a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e destinato a commercianti, artigiani e agricoltori, in possesso di partita Iva (incluse imprese, anche cooperative, esercenti attività di impresa e commerciale), con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 5milioni di euro, quando hanno avuto una perdita d 2/3 del fatturato nell’aprile di quest’anno rispetto a quello di aprile 2019.
Per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche nel caso in cui non si verifichi tale calo; anche coloro che sono stati colpiti da eventi calamitosi preesistenti all’insorgenza dell’emergenza Covid-19 (come ad esempio Comuni interessati da eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato delibere dello stato di emergenza) hanno diritto al contributo a fondo perduto indipendentemente dal calo di fatturato.
Rientrano tra i possibili beneficiari anche coloro che hanno percepito l’indennità prevista dall’articolo 28 del “Cura Italia” e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per quanto riguarda le attività commerciali.

Sono, invece, esclusi dal contributo coloro che hanno cessato l’attività al 31 marzo 2020, gli enti pubblici (articolo 74 Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, coloro che percepiscono le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del Dl n. 18/2020, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria previsti dal Dlgs n. 509/1994 e n. 103/1996.
Il contributo, riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir.
La misura si calcola applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019. La percentuale da applicare varia in funzione del fatturato e precisamente è pari al 20% per quanti hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, è del 15% per chi ha guadagnato fino a un milione di euro e arriva al 10% per chi ha incassato fino a 5milioni di euro.

Al fine di ottenere l’agevolazione, gli interessati devono presentare un’istanza, esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica, all’Agenzia delle entrate, dichiarando la sussistenza dei requisiti. L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, secondo quanto previsto da un provvedimento del direttore delle Entrate in cui saranno individuate le modalità di presentazione della richiesta, il contenuto informativo, i termini di presentazione. In base alle informazioni contenute nella richiesta l’importo stabilito verrà accreditato direttamente dall’Agenzia sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.
È, inoltre, previsto l’invio dell’autocertificazione di regolarità antimafia.

Successive attività di controllo prevedono la notifica dell’atto di recupero, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo; le sanzioni erogabili in caso di recupero vanno dal 100 al 200% del contributo in tutto o in parte non spettante e si profila l’applicazione dell’articolo 316-ter del codice penale per quanto attiene l’appropriazione indebita ai danni dello Stato

Continua
 
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 22 maggio 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 25 maggio 2020
La terza puntata è stata pubblicata mercoloedì 27 maggio 2020
La _________ puntata è stata pubblicata _______ maggio 2020

 

Dl “Rilancio” a piccole dosi – X agevolazioni per imprese e autonomi

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