Normativa e prassi

17 Agosto 2020

Spettacoli e intrattenimenti: due attività da non confondere

Con il principio di diritto n. 14 del 17 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che alle manifestazioni spettacolistiche (prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al Dpr n. 633/1972, “Spettacoli ed altre attività”) rinviate rispetto alla data originariamente fissata, non può essere applicato l’articolo 6, comma 3, del Dpr n. 544/1999, in materia di attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti. La norma prevede che nel caso in cui l’attività di intrattenimento sia rimandata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista e i titoli venduti siano dall’organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell’imposta avviene secondo i termini previsti per la nuova data.  

La disposizione non può essere infatti applicata agli eventi spettacolistici, precisa l’Agenzia, considerate anche le diversità esistenti tra le due tipologie di manifestazione, tanto sotto il profilo della disciplina di riferimento, quanto delle caratteristiche organizzative e gestionali che le contraddistinguono, tali per cui non è consentita l’estensione analogica delle previsioni dettate per le une rispetto alle altre.
Inoltre, specifica il principio di diritto, l’ipotesi in cui si verifica il rinvio di una manifestazione rispetto alla data originariamente prevista non è oggetto di specifica previsione nelle norme in tema di spettacoli.
In tale eventualità, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della disciplina di settore in vigore, e fermi restano i limiti sotto il profilo Iva (cfr, ad esempio, l’articolo 74-quater del Dpr n. 633/1972 e il Dm 13 luglio 2000, “Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche“), i titoli di accesso venduti per lo spettacolo originariamente fissato e poi rinviato possono essere considerati dall’organizzatore validi per l’ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data.

Quanto precisato, aggiunge l’Agenzia, non modifica le specifiche previsioni previste dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e, tra queste, la possibilità per gli spettatori di chiedere il rimborso del biglietto originariamente acquistato nei limiti individuati dall’articolo 88 del Dl n. 18/2020, secondo il quale, tra l’altro, l’ “organizzatore dell’evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione”.

Spettacoli e intrattenimenti: due attività da non confondere

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