18 Agosto 2020
Dl “Agosto”: ricco il pacchetto delle nuove misure introdotte
- variate le tabelle (con o senza rottamazione) con la quantificazione dell’incentivo in base al valore delle emissioni (comma 1-bis articolo 44 del Dl n. 34/2020)
- introdotto un limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, per il 2020, per lo sconto del 40% sul passaggio di proprietà in caso di acquisto di usato ecologico, previa attuazione con decreto del Mef
- semplificato l’utilizzo del bonus lasciando in capo al beneficiario la possibilità di usufruire di un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
A sostegno della domanda per consentire la ripresa del settore automobilistico, viene introdotto un ulteriore finanziamento che si somma a quelli già previsti precedentemente.
Proroga generalizzata di un mese del tax credit per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, introdotto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”: per la totalità dei soggetti viene aggiunto giugno, a marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale viene esteso a luglio, oltre aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta, inoltre, spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, anche alle strutture termali.
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali o fluviali e per gli stabilimenti termali
- immobili speciali a destinazione produttiva o terziaria come fabbriche, teatri , cinema, banche e ospedali (categoria catastale D/2, comprese le pertinenze), agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi montani, colonie, affittacamere per soggiorni brevi, case vacanza, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate
- immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso a imprese che allestiscono strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni
- immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate. Per questi immobili l’Imu non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022
- discoteche, sale da ballo night club e locali assimilabili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate
Tra i beneficiari dell’agevolazione sono compresi gli agriturismi, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisto di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle relative attività,, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
L’investimento non deve essere inferiore a 10mila euro e deve essere rivolto a soggetti che:
- nel 2019 hanno prodotto in Italia ricavi compresi tra 200mila e 15 milioni di euro
- certificano di svolgere attività sportiva giovanile.
Agevolazioni ampliate anche per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori della comunicazione: l’incentivo per l’acquisto della carta utilizzata per stampare le testate, riconosciuto in via straordinaria per il 2020 passa dall’8 al 10%. Aumentato anche il tetto di spesa massima su cui calcolare l’importo, che passa da 24 a 30 milioni di euro (articolo 188, comma 1 del Dl “Rilancio”).
Buone nuove anche per la forfetizzazione della resa dei giornali. Per il contributo dovuto per il 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dai beneficiari entro 60 giorni dall’incasso del saldo del contributo. Per la contribuzione 2020, se dall’applicazione dei criteri per il calcolo del bonus spettante per il 2020 risultasse un totale inferiore a quello erogato per il 2019, l’importo deve essere parificato a quello dell’anno precedente.
Infine, vengono introdotte deroghe per i requisiti all’accesso degli incentivi, concedendo l’accesso alla contribuzione diretta alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare.
Sono interessati alla proroga i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e i contribuenti forfetari, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’importo annuo del canone delle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, qualunque sia l’utilizzo delle aree, dal 1° gennaio 2021, non potrà essere inferiore a 2.500 euro.
Sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti e inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, alla sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione/gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
– proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 del termine del versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente
– rinvio al 30 settembre del termine per l’emanazione del decreto del Mef (di concerto con il Mit e sentita anche l’Agenzia delle entrate) per l’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa.
L’articolo in esame rinnova, in pratica, i commi da 889 a 897 della Stabilità 2016, sulla rivalutazione dei beni aziendali. La rivalutazione può essere effettuata anche distintamente per ciascun bene. L’imposta sostitutiva del 10%, dovuta per l’affrancamento della rivalutazione, va versata con un massimo di 3 rate di pari importo. La prima segue la scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta in riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Le altre rate vanno pagate con il saldo delle imposte dovute per i due anni successivi.
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