Attualità

18 Agosto 2020

Riscossione aggiorna le faq con le novità del Dl “Agosto”

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità in materia di riscossione previste dal decreto “Agosto” (Dl n. 104/2020). I chiarimenti pubblicati sul portale forniscono nuovi approfondimenti sulle modiche normative rispetto a quanto già disposto dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.
In particolare, il decreto “Agosto” estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

Vediamo nel dettaglio le misure del decreto richiamate nelle Faq.

Sospesi versamenti, notifiche e procedure
Il decreto “Agosto” estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020) e nel successivo decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020). In particolare, il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto) il termine “finale” della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” di cui all’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, dal 21 febbraio 2020), che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.
Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”), su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Pertanto, fino a tale data, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 16 ottobre 2020, gli obblighi imposti al soggetto terzo saranno di nuovo operativi.

Più tempo anche per le rate
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.

La “rottamazione” si può pagare entro il 10 dicembre
Il decreto “Agosto” non è intervenuto sui termini di scadenza della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”. Pertanto, il termine ultimo entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Dl n. 119/2018).
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “rottamazione-ter”, del “saldo e stralcio” e della “definizione agevolata delle risorse Ue”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate, purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.

Crediti Pa, pagamenti oltre 5 mila euro senza verifiche
Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

Riscossione aggiorna le faq con le novità del Dl “Agosto”

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