6 Agosto 2020
Conta anche il reddito d’impresa per l’indennizzo erogato dal Fir
Nessun risarcimento dal Fondo indennizzo risparmiatori per l’esercente attività d’impresa che nel 2018 ha percepito un reddito complessivo non inferiore a 35mila euro. Il limite fissato dalla norma che va incontro ai risparmiatori vittime delle vicende della propria banca, infatti, a prescindere dal regime forfetario, prende in considerazione il reddito complessivo, includendo anche i redditi d’impresa o di attività professionale imponibili ai fini Irpef.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 250 del 6 agosto 2020 a un contribuente che esercita attività d’impresa e chiede se ha diritto all’indennizzo Fir per il 2018, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 al regime forfetario, dal lui applicato nel 2018.
L’indennizzo cui si riferisce l’istante è previsto dalla legge n. 145/2018, comma 493, che introduce l’erogazione di un contributo forfetario da parte del Fondo indennizzo risparmiatori, a favore di cittadini, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, e coltivatori diretti, in possesso, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, di azioni od obbligazioni di banche in liquidazione coatta amministrativa, responsabili di aver violato gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e buona fede oggettiva e trasparenza, nei confronti dei loro clienti.
La legge di bilancio 2020, come detto dal contribuente, dopo i ritocchi già effettuati dalla legge di bilancio 2019, ha ulteriormente modificato gli ambiti applicativi del regime forfetario, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014. In particolare, il nuovo comma 75 stabilisce che “quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso dei requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito assoggettato al regime forfetario”.
L’entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo 75 non è indifferente per l’imprenditore. Nel 2018, infatti, i suoi redditi imponibili ai fini Irpef, se comprensivi di quanto sottoposto a regime forfetario, superano il limite stabilito dall’articolo 1, comma 502-bis, della legge n. 145/2018 per usufruire del sostegno finanziario concesso dal Fir. Secondo tale norma, l’erogazione della somma è condizionata al possesso di un reddito complessivo imponibile per l’imposta sui redditi delle persone fisiche inferiore a 35mila euro al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare corrisposte sotto forma di rendita, oltreché a un patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100mila euro.
Secondo l’istante, la norma modificata, che include anche i redditi “forfetari” nel conto del tetto previsto per eventuali agevolazioni, non è retroattiva e va applicata dal periodo d’imposta 2020 lasciando fuori le precedenti annualità.
Per l’Agenzia, in realtà, il problema non sussiste, poiché la soluzione va ricercata non nel periodo di vigenza del nuovo comma 75 richiamato, ma nello stesso articolo 1, comma 502-bis, della legge n. 145/2018, che a prescindere dal regime forfetario fa riferimento al “reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” che include anche i redditi d’impresa o di attività professionali svolte dall’istante.
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