28 Luglio 2020
Liquidazione Iva di gruppo: concorre la controllata fuoriuscita
Il credito relativo alle fatture ricevute nel 2019 e contabilizzate da gennaio a maggio 2020 da una società che dal 1° marzo 2020 è fuoriuscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo, in quanto, a seguito di alcune operazioni straordinarie, la partecipazione della controllante era scesa al di sotto della soglia minima consentita, concorre ugualmente alla liquidazione Iva di gruppo, indipendentemente dal fatto che le fatture medesime siano state in parte registrate nel corso del 2020, quando la società non faceva più parte della predetta procedura. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 226 del 28 luglio 2020, concernente la corretta detrazione Iva della controllata ai fini della liquidazione dell’imposta di gruppo.
L’istante, società controllante del gruppo, chiede quale siano i corretti importi da trasferire alla liquidazione Iva di gruppo del credito derivante dall’esercizio della detrazione Iva operata sulle fatture della controllata Beta, ricevute da quest’ultima nel 2019 ma registrate nel corso del 2020 entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 che, a seguito delle disposizioni introdotte dal decreto “Cura Italia”, è slittato dal 30 aprile al 30 giugno 2020. Le operazioni che hanno determinato la perdita del controllo, come indicato dall’istante, hanno avuto efficacia giuridica nel mese di marzo, di conseguenza la controllata Beta è rimasta all’interno della procedura di liquidazione Iva di gruppo sino al 29 febbraio 2020.
Il dubbio dell’istante scaturiva dalla circostanza che tale credito, generato dalle fatture passive della controllata Beta, si sarebbe cristallizzato solo nel momento in cui quest’ultima avrebbe presentato la dichiarazione Iva 2020, e cioè nel mese di giugno 2020, data in cui Beta era già fuoriuscita dalla procedura Iva di gruppo.
L’Agenzia, nel quadro normativo di riferimento, ha evidenziato in particolare la riduzione, apportata dal Dl n. 50/2017, del termine entro il quale esercitare la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto e l’importazione di beni e servizi: tale operazione deve essere effettuata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (articolo 19, comma 1 del Dpr n. 633/1972). Lo stesso Dl n. 50/2017 ha introdotto un ulteriore requisito per il corretto esercizio della detrazione: le fatture di acquisto devono ora essere annotate nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (articolo 25, comma 1 del Dpr n. 633/1972).
Tali modifiche hanno individuato con precisione i termini per l’esercizio della detrazione: il diritto sorge nel momento in cui si verifica la duplice condizione “sostanziale” dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e “formale” del possesso di una valida fattura redatta conformemente all’articolo 21 del decreto Iva, deve essere esercitato al più tardi con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Tale termine è per quest’anno slittato dal 30 aprile al 30 giugno 2020 per effetto del “Cura Italia” (articolo 62, comma 1 e 6 del Dl n. 18/2020).
Nel caso prospettato dall’istante, le fatture di acquisto che la controllata Beta ha ricevuto in qualità di committente/cessionario nell’anno 2019 e che ha contabilizzato nei mesi da gennaio a maggio 2020, sono state correttamente registrate entro i termini di legge, potendo essere annotate in contabilità, al più tardi, entro il 30 giugno 2020, e il relativo credito deve essere esposto nella dichiarazione Iva 2020.
Tenuto conto del fatto che Beta nell’anno 2019 ha partecipato alla liquidazione Iva di gruppo, fuoriuscendo dal 1° marzo 2020 da tale procedura a seguito della perdita del requisito del controllo da parte della controllante e che la controllante può utilizzare il credito generato dalle fatture di acquisto contabilizzate dalle società partecipanti e trasferito dalle stesse alla procedura di liquidazione Iva di gruppo, in presenza di determinati requisiti, e, inoltre, verificato che nel 2019 Beta ha soddisfatto i suddetti requisiti sia relativi al controllo previsti dall’articolo 2 del Dm 13 dicembre 1979 (… “si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale”…), sia quelli dell’esigibilità dell’imposta e del possesso di una valida fattura, l’Agenzia, in linea con la soluzione prospettata dall’istante, ritiene che il credito relativo alle fatture in oggetto debba concorrere alla liquidazione Iva di gruppo della controllante, indipendentemente dal fatto che le fatture siano state in parte registrate nel corso del 2020, quando Beta non faceva più parte della predetta procedura di liquidazione dell’Iva.
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