9 Luglio 2020
Prestazioni del fisico medico fuori dall’esenzione Iva
Alle prestazioni professionali rese dai fisici medici non è possibile applicare l’esenzione prevista dall’articolo 10, n. 18 del decreto Iva. Infatti, manca il requisito soggettivo, in quanto tali attività sono rese da soggetti non sottoposti a vigilanza del ministero della Salute, ai sensi dell’ articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, né individuati dal decreto interministeriale del 17 maggio 2002. Questa, in sintesi, la risposta n. 208 del 9 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate.
La richiesta di chiarimenti arriva da uno specialista in fisica medica, il quale, iscritto all’ordine dei chimici e dei fisici come previsto dall’articolo 8, comma 1, legge n. 3/2018. svolge la propria attività anche come libero professionista presso strutture pubbliche e private. Al riguardo, l’istante chiede se tale attività rientri tra le prestazioni sanitarie esenti Iva ai sensi dell’articolo 10, n. 18 del Dpr n. 633/1972.
Il professionista sostiene che l’esenzione si può considerare estesa anche alle prestazioni sanitarie rese dai fisici medici per effetto dell’organizzazione dell’ordinamento dei chimici e dei fisici sotto la vigilanza del ministero della Salute, che ha attribuito riconoscimento formale alla fisica medica come professione sanitaria, e del ruolo centrale, avvalorato anche da diverse disposizioni, di tale specializzazione nelle procedure diagnostiche e terapeutiche.
L’Agenzia è di diverso parere e spiega il perché attraverso un’analisi dettagliata della normativa di riferimento. La risposta dell’amministrazione prende le mosse dall’articolo 10, comma 1, numero 18) del decreto Iva, che prevede l’esenzione dall’imposta per «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona (presupposto oggettivo) nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (presupposto soggettivo), ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
Riguardo al presupposto soggettivo, le Entrate precisano che sulla base dell’articolo 99 richiamato «è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata». Inoltre, il decreto interministeriale del 17 maggio 2002, all’articolo 1, prevede che sono esenti dall’Iva le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001.
L’Agenzia sottolinea che è necessaria la sussistenza in capo al prestatore dell’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste (cfr sentenza Corte di giustizia europea 10/09/2002 e risoluzione n. 128/2011).
In sostanza, sono esenti da Iva solo le prestazioni mediche poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie o elencate nel dm 17 maggio 2002.
Agli scritti all’ordinamento della professione dei fisici e dei chimici, istituito dal ministero della Salute, si applicano invece le disposizioni del Dlgs n. 233/1946, relativo alla «ricostruzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse».
Pertanto, dall’esame normativo tracciato dall’Agenzia si evince che le prestazioni professionali dei fisici medici sono rese da soggetti non sottoposti a vigilanza ai sensi dell’ articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie né individuati dal decreto interministeriale del 17 maggio 2002. Di conseguenza, in assenza del presupposto soggettivo, alle prestazioni rese da tali specialisti non è possibile applicare l’esenzione Iva.
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