25 Maggio 2020
Bonus Mezzogiorno, conferimento senza rettifica con trasloco completo
La contribuente che ha conferito la propria azienda alla neocostituita società di cui è rappresentante leale e socio unico, non deve presentare una nuova richiesta tramite il modello Cim per trasferire il residuo del credito d’imposta “Mezzogiorno” dalla vecchia alla nuova impresa. La comunicazione al Fisco arriva tramite opportuna compilazione del modello F24. È la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 143 del 25 maggio 2020.
Il chiarimento riguarda il cosiddetto “bonus Mezzogiorno” (articolo 1, commi 98-108, legge n. 208/2015 – legge di stabilità 2016), introdotto a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, per la realizzazione di progetti innovativi. Per ottenere il contributo, le società interessate devono inviare una comunicazione, utilizzando l’apposito modello Cim.
Nel conferimento d’azienda oggetto dell’interpello, fa sapere l’istante, è finito anche il bonus Mezzogiorno riconosciuto alla prima, pertanto chiede quali siano le “modalità operative” da adottare per effettuare il trasferimento “del credito residuo dalla posizione del conferente a quella della conferitaria”.
La contribuente ritiene che, come avvenuto per altre ipotesi agevolative similari (articolo 8, legge n. 388/2000), per effettuare correttamente il trasferimento del contributo, non sia necessario rideterminare la misura del credito, ma che per rendere operativo il passaggio, la nuova impresa debba inviare un nuovo Cim rettificativo di quello inviato dalla conferente indicando se stessa come nuova beneficiaria dell’agevolazione.
L’Agenzia delle entrate, inquadrata la cornice normativa in materia, richiama il comma 105, articolo 1, della legge di stabilità 2016, in base al quale “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”.
E poi prosegue ricordando che la circolare n. 38/2020, riguardo all’agevolazione richiamata dall’istante perché equiparabile al suo caso e relativa agli investimenti nelle aree depresse del Paese, contenuta nell’articolo 8 della legge n. 388/2000, ha precisato che la cessione o il conferimento d’azienda non costituiscono necessariamente cause di rideterminazione del credito d’imposta in osservanza alla norma antielusiva contenuta nel comma 7 dell’articolo 8. La disposizione, aggiunge l’Agenzia, è analoga, al comma 105 su richiamato.
Tale norma antielusiva di rideterminazione del credito non è, tuttavia, applicabile all’ipotesi descritta nell’interpello, perché i beni agevolati (inclusi i relativi crediti d’imposta) non sono dismessi singolarmente o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che Pagina 3 di 4 verrà condotta dalla conferitaria nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. In sostanza, gli stessi beni non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all’agevolazione, dal momento che l’istante ha conferito l’intera azienda alla neocostituita società.
La contribuente, per non incorrere nel ricalcolo del bonus, dovrà, entro i termini fissati dal comma 105, far entrare in funzione e non dismettere i beni nell’ambito della nuova struttura aziendale.
In conclusione, per rispondere dettagliatamente all’istante, l’Agenzia rappresenta che l’impresa neocostituita, per utilizzare il credito d’imposta “ereditato” dalla conferente, non ha bisogno di rettificare l’istanza Cim presentata a suo tempo da quest’ultima, ma deve compilare il modello F24 indicando il proprio codice fiscale, il codice fiscale della conferente nel campo codice fiscale contribuente coobbligato, erede…, il codice fiscale della società conferente, il numero “62”nel campo codice identificativo.
L’Agenzia ricorda infine che ogni società può verificare nel proprio cassetto fiscale i crediti d’imposta di cui è intestataria con i rispettivi importi.
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