20 Maggio 2020
Marittimo con residenza fiscale in Italia non dichiara redditi nel Belpaese
Un cittadino spagnolo, che svolge l’attività di lavoro dipendente a bordo della nave battente bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi e intende acquisire a partire dal 2020 la residenza fiscale italiana, non ha alcun obbligo dichiarativo in Italia per la tipologia di reddito percepito: il contribuente non può essere discriminato rispetto agli italiani che si trovano nelle stesse condizioni giuridiche stabilite dalla legge. La norma che riguarda il regime di tassazione dei lavoratori marittimi va riferita, infatti, non soltanto ai marittimi con nazionalità italiana, bensì anche a tutti i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 134 del 20 maggio 2020.
A porre il quesito è un lavoratore marittimo di nazionalità spagnola, fiscalmente residente in Spagna nel periodo d’imposta 2019, che intende trasferire la propria residenza in Italia e, a partire dal periodo d’imposta 2020, assumere qui la residenza fiscale.
Il marittimo, alle dipendenze di una società con sede nelle Isole Vergini britanniche, imbarcato su una nave battente bandiera americana di proprietà di una società con sede legale negli Stati Uniti d’America, continuerà a svolgere tale condizione lavorativa anche quando prenderà la residenza fiscale in Italia.
Il suo rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto che prevede lo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente a bordo della nave per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, in base al quale sono riconosciuti periodi di ferie, riposo e festività, distribuiti durante tutto il periodo di lavoro, per un totale di due mesi ogni due mesi di lavoro ininterrotti a bordo della nave.
In base a quanto descritto l’istante chiede quale sia il trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro percepito per l’attività di lavoratore marittimo a partire dal 2020, nel caso in cui dovesse acquisire la residenza fiscale italiana.
L’Agenzia, innanzitutto, fa presente che per quanto riguarda la residenza fiscale delle persone fisiche, si deve far riferimento all’articolo 2, comma 2, del Tuir, in base al quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”, ove le tre condizioni previste sono tra loro alternative e, viceversa, solo quando sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento una persona fisica può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Nel caso in esame si parte dal presupposto che, dal periodo d’imposta 2020, l’istante sia fiscalmente residente in Italia e che in base alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del Tuir, a partire dal periodo successivo all’acquisizione della residenza fiscale in Italia tutti i redditi, di qualsiasi natura e in qualunque luogo di produzione, compresi anche i redditi prodotti all’estero, sono assoggettati ad imposizione nel nostro Paese.
Tuttavia, rileva l’Agenzia, in questo caso occorre far riferimento all’articolo 5, comma 5, della legge n. 88/2001, che fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 51, comma 8-bis) del Tuir, dal cui tenore si evince che i redditi corrisposti a marittimi di nazionalità italiana, che lavorano su navi battenti bandiera estera per più di 183 giorni in un arco temporale di 12 mesi (anche a cavallo di due periodi d’imposta) non dovranno essere assoggettati a imposizione nel nostro Paese, a prescindere dalla residenza dei marittimi e dal luogo di prestazione dell’attività lavorativa, decadendo così l’obbligo di dichiarazione di tali redditi da parte del contribuente (cfr circolare n. 55/2002).
Qui si pone il problema se la norma riguardante la dicitura “lavoratori marittimi italiani” possa essere applicata anche ai redditi percepiti da cittadini stranieri, che l’Agenzia ritiene riferita non solo ai marittimi con nazionalità italiana, ma anche a tutti i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I tecnici delle Entrate risolvono l’interpretazione alla luce del principio di non discriminazione sancito, tra l’altro, dall’articolo 23, paragrafo 1, della Convenzione tra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni che prevede che “I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione”.
In base, quindi, a tale principio, l’istante, cittadino spagnolo, nel momento in cui prende la residenza fiscale in Italia non può essere discriminato rispetto agli italiani che si trovano nelle stesse condizioni giuridiche stabilite dalla legge.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che il reddito corrisposto all’istante per l’attività svolta in via continuativa per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche a cavallo di due periodi d’imposta, su nave battente bandiera estera deve essere escluso dalla base imponibile dell’anno o degli anni d’imposta di riferimento, con la conseguenza che il contribuente non ha alcun obbligo dichiarativo in Italia per la tipologia di reddito descritto, sempreché egli acquisisca la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020.

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