15 Maggio 2020
Mandato senza rappresentanza sanitario, fatture delle prestazioni esenti da Iva
La società con mandato senza rappresentanza per le prestazioni sanitarie rese da medici e fisioterapisti presso la sede societaria emette fattura ai clienti in esenzione da Iva e riceve fattura dal professionista per la prestazione effettuata sempre in regime di esenzione. Nella fattura del professionista il corrispettivo esente da Iva è pari alla differenza tra quanto fatturato dalla società al cliente e la provvigione spettante a quest’ultima che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto Iva. Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 132 del 15 maggio 2020.
La richiesta arriva da una società che si occupa della “gestione e del trattamento del benessere delle persone, comprendente aspetti sia sanitari che non sanitari, questi ultimi nell’ambito dello stile di vita sotto l’aspetto nutrizionale, attività motoria e riabilitativa, ambito olistico, ambito mentale, quale coaching e counselling” e che vuole avviare un ambulatorio nel quale medici e fisioterapisti erogano le loro prestazioni sanitarie.
La società metterebbe a disposizione dei professionisti gli spazi necessari e la segreteria per il supporto alla loro attività nei confronti di pazienti.
Per agevolare la gestione amministrativa dell’attività e dei professionisti e per presentarsi all’esterno come unico soggetto che eroga un servizio integrato, la società descrive le modalità con cui intende procedere alla fatturazione, chiedendone conferma ai tecnici delle Entrate:
- stipulare con ogni singolo professionista un mandato senza rappresentanza
- ricevere fattura dai singoli medici in esenzione da Iva ai sensi dell’articolo10, primo comma, n. 18), del Dpr n. 633/1972, a fronte delle prestazioni da loro rese ai pazienti, con indicazione dei dati anagrafici del cliente/paziente
- fatturare ai clienti/pazienti la prestazione sanitaria resa dal professionista, maggiorata del proprio compenso, in regime di esenzione da Iva
- comunicare i dati al Sistema tessera sanitaria
- incassare direttamente il corrispettivo dal cliente/paziente, provvedendo poi a pagare la fattura emessa dai professionisti nei suoi confronti.
L’Agenzia, innanzitutto, fa presente che il parere espresso riguarda unicamente la modalità di fatturazione prospettata, nel presupposto dell’esistenza di un mandato senza rappresentanza tra l’istante e i professionisti, senza entrare nel merito dell’esenzione Iva riguardante le prestazioni sanitarie descritte.
In merito al contratto di mandato senza rappresentanza, l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto Iva prevede che “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario“.
Nel merito, come richiamato anche dall’istante, la risoluzione n. 250/2002 ha precisato che con il contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell’affare trattato per conto del mandante; in questo caso, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
L’Agenzia poi ricorda che è intervenuta più volte (cfr risoluzione n. 6/1998, risoluzione n. 146/1999, risoluzione n. 170/1999) per rappresentare che la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante.
Quindi, tenuto conto della prassi sopra riportata, l’istante deve emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da Iva, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del decreto Iva, ricorrendone i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi.
Conclude l’Agenzia, nella fattura emessa dal professionista/mandante, il corrispettivo esente da Iva è pari alla differenza tra l’ammontare fatturato dalla società al paziente e la provvigione spettante a quest’ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Dpr n. 633/1972.
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