15 Maggio 2020
Donazioni alla Protezione civile: nuovi chiarimenti per fruire dei bonus
Le agevolazioni fiscali, consistenti in detrazioni o deduzioni, previste dall’ex articolo 66 del Dl “Cura Italia” in favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro nei confronti della Protezione civile, in prima linea nel contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, sono garantite anche se eseguite tramite bonifico disposto sul conto di Tesoreria n. 22330.
Con la risoluzione n. 25/E del 14 maggio 2020, in sintonia con quanto già chiarito di recente in un altro documento di prassi (risoluzione n. 21/2020 – vedi articolo “Per gli sconti fiscali vs Covid-19, garanti i c/c della Protezione civile”), l’Agenzia delle entrate rassicura il dipartimento della Protezione civile, precisando che sono ammessi ai benefici fiscali anche i bonifici effettuati sul richiamato conto, posto che lo stesso dipartimento è “autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di Tesoreria n. 22330 intestato alla presidenza del Consiglio dei ministri”, nato prima ancora dei conti correnti appositamente aperti per accogliere le donazioni (ex articolo 99, Dl n. 18/2020).
Una conferma in linea con le considerazioni dello stesso Dipartimento, che ha manifestato la necessità di non creare disuguaglianze tra quelli che, nell’immediatezza dello slancio umanitario, hanno disposto bonifici sul conto di Tesoreria n. 22330 intestato alla presidenza del Consiglio dei ministri – aperto all’alba dell’epidemia con ordinanza n. 639/2020 del capo del dipartimento della Protezione civile, all’articolo 4 – e gli altri che hanno donato versando nei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica. I primi, quindi, per avvalersi degli sconti fiscali (ex articolo 66, Dl n. 18/2020), potranno esibire la semplice ricevuta di versamento eseguito sul conto in argomento.
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