15 Maggio 2020
Non è una vending machine il dispositivo per pagare la sosta
Il dispositivo con sbarra automatica che consente il pagamento della sosta non è una vending machine perché non eroga beni o servizi. Di conseguenza, il gestore del parcheggio che ha installato il meccanismo non è tenuto alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate. È quanto precisa la risposta n. 131/E del 15 maggio 2020.
Il quesito
L’istante ha collocato in un’area, da lui gestita e adibita a parcheggio, un sistema con sbarra automatica che consente il pagamento della sosta anche in assenza dell’operatore. Il dispositivo dispone di un software che memorizza i pagamenti della giornata e consente, tramite una procedura effettuata dall’operatore, di stampare il totale degli scontrini degli incassi giornalieri.
Il contribuente chiede se la macchina installata sia un vending machine e se, di conseguenza, debba essere censita presso l’Agenzia delle entrate come previsto dal provvedimento del 30 giugno 2016 (vedi articolo “Corrispettivi da vending machine: le regole per trasmetterli on line”).
Il gestore del parcheggio pensa di no, perché l’automatismo installato non eroga beni e servizi ma, in pratica, rappresenta semplicemente un tipo di pagamento alternativo. Ritiene, invece, di poter effettuare, dal 1° gennaio 2020, l’invio online dei corrispettivi giornalieri mediante un regolare registratore telematico, che registra l’incasso del giorno memorizzato e stampato dal suddetto software del computer della macchina automatica.
La risposta
L’Agenzia ricorda, come premessa, che l’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 ha disposto, per gli esercenti del commercio al minuto, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’amministrazione finanziaria con decorrenza 1° gennaio 2020 (comma 1). L’obbligo è stato anticipato al 1° aprile 2017 per gli operatori che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (comma 2).
Con i provvedimenti del 30 giugno 2016 e del 30 marzo 2017 l’Agenzia ha messo a punto le regole operative dell’adempimento, definendo, tra l’altro, caratteristiche tecniche e funzioni dei distributori automatici anche detti vending machine (vedi articoli “Corrispettivi da vending machine: le regole per trasmetterli on line” e “Corrispettivi da vending machine: la via senza porta di comunicazione”).
In particolare, oltre a essere provvista di determinate componenti di hardware, il dispositivo automatico, per essere definito vending machine, deve erogare direttamente (come avviene per cibi e bevande), o indirettamente (come in caso di acquisto di gettoni a inserire in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) prodotti o servizi al cliente.
Non è il caso della “macchina con sbarra automatica” oggetto dell’interpello. Il meccanismo descritto dall’istante, infatti, non eroga alcun servizio, la sua funzione è consentire il pagamento della sosta in assenza dell’operatore.
L’Agenzia conferma quanto già chiarito con le risoluzioni n. 116/2016 e n. 44/2017, la macchina installata nel parcheggio non è una vending machine e l’istante non è tenuto alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Inoltre, evidenzia la risposta, il servizio offerto dal gestore, per disposizione del decreto Mef del 10 maggio 2019, rientra tra le operazioni escluse dall’obbligo anche in riferimento al comma 2 dell’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015 (commercianti al minuto), in quanto comprese tra quelle elencate all’articolo 2 del Dpr n. 696/1996, già non tenute all’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, ferma restando la necessaria annotazione nel registro dei corrispettivi.
Sull’argomento ha fornito precisazioni la circolare n. 3/2020 (vedi articolo “Invio telematico dei corrispettivi, criticità e soluzioni interpretative”).
Il contribuente, precisa infine l’Agenzia, se vuole, può in ogni caso inviare i dati dei corrispettivi con registratore telematico o procedura web dell’Agenzia delle entrate (documento commerciale online), e comunque deve emettere fattura su richiesta dei clienti.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia
Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.