15 Maggio 2020
Spese superiori ai guadagni: valido l’induttivo all’imprenditore
Con l’ordinanza n. 7538 del 26 marzo 2020, la Corte di cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento induttivo del maggior reddito d’impresa, in presenza di un saldo negativo di cassa che il contribuente non riesce a giustificare. La presunzione di evasione deve ritenersi valida sia che si tratti di società di capitali che di imprese individuali, perché una chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza ombra di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, tale da presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.
Il fatto
La controversia trae origine dal ricorso presentato da un imprenditore individuale esercente attività di tabaccheria avverso un avviso di accertamento per imposte dirette e Iva, con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato, in via induttiva, ricavi non fatturati e non dichiarati. La presunzione di evasione trovava fondamento nella constatazione di un “conto cassa”, relativo all’attività, di saldo negativo nel corso di diversi periodi ed era avvalorata dall’analisi dei conti “Titolare c/prelevamenti” e “Titolare c/versamenti”.
Il ricorso è stato accolto in primo grado, perché il giudice ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, essendo i saldi negativi di cassa non assimilabili a ricavi non dichiarati.
A seguito del ricorso dell’amministrazione finanziaria, la decisione è stata parzialmente rivista dalla Ctr. Il giudice d’appello, in particolare, ha ribadito un principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui “la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.”
Tuttavia i medesimi giudici hanno sottolineato come detto principio, certamente valido se riferito a contestazioni operate nei confronti di una società di capitali, non sarebbe automaticamente replicabile nell’ipotesi di un imprenditore individuale.
Nel caso in esame, infatti, era plausibile ritenere che le incongruenze del conto cassa e dei conti relativi ai prelevamenti e versamenti del titolare fossero riconducibili agli anticipi effettuati dall’imprenditore per far fronte alle vincite delle lotterie gestite nell’ambito dell’attività, stornati al momento dell’incasso da parte dell’Ente.
In ragione di ciò il giudice, pur ritenendo legittimo l’accertamento operato dall’ufficio, ha abbattuto il maggior reddito accertato di una percentuale forfetaria
Il ricorso dell’Agenzia e la decisione di legittimità
La sentenza d’appello è stata impugnata dall’amministrazione finanziaria, che ha lamentato la violazione degli articoli 39, del Dpr n. 600/1973, e 55, del Dpr n. 633/1972, perché la Ctr avrebbe ritenuto non applicabile, all’impresa individuale, il principio per cui è legittima la presunzione di evasione nell’ipotesi in cui il contribuente non giustifica la sussistenza di un saldo negativo di cassa.
Il motivo è stato ritenuto fondato dai giudici di legittimità che, in primo luogo, hanno confermato il principio per cui è legittimo l’accertamento induttivo del maggior reddito d’impresa in presenza di un saldo negativo di cassa che il contribuente non riesce a giustificare, “implicando che le voci di spesa di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fanno presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”.
La conferma è in linea con il consolidato convincimento della Corte, secondo cui la chiusura “in rosso” di un conto cassa implica certamente la prevalenza delle voci di spesa sugli “introiti registrati”, tale da far presumere, “senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo” (cfr Cassazione, sentenza n. 25289/2017).
La pronuncia in commento è particolarmente interessante perché, in questa, i giudici hanno affermato che la presunzione di evasione in concomitanza di una cassa in negativo, in assenza di valide giustificazioni da parte del contribuente, vale sia nei confronti delle società di capitali che delle imprese individuali. Il succitato assunto, infatti, “non incontra eccezioni con riferimento alle attività esercitate in forma individuale, trovando fondamento in principio ragionieristico per il quale la chiusura «in rosso» di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati”.
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