28 Aprile 2020
Donazione a favore dell’affine: legittima l’applicazione dell’imposta
La scelta del legislatore di applicare l’imposta sulle successioni e donazioni in misura diversificata, a seconda che il beneficiario del trasferimento gratuito sia un parente oppure un affine del dante causa, non viola alcuna norma della Costituzione. Il legislatore tributario ha, infatti, il potere di graduare l’ammontare dell’imposta sulla base del rapporto che intercorre tra il disponente ed il beneficiario dell’attribuzione gratuita.
Questo principio è stato espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 54 del 13 marzo 2020.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale a seguito dell’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio dove era stato registrato il relativo atto di donazione.
Prima di esaminare la vicenda specifica, occorre premettere che, attualmente, le aliquote e le franchigie previste ai fini dell’imposta sugli atti di donazione sono stabilite dall’articolo 2, comma 49 del Dl n. 262/2006.
Questa disposizione prevede l’applicazione delle seguenti aliquote e franchigie:
– 4% in caso di trasferimenti a favore del coniuge e di parenti in linea retta. L’imposta si applica sul valore eccedente la franchigia di 1.000.000,00 euro
– 6% in caso di trasferimenti a favore di fratelli e sorelle. L’imposta si applica sul valore eccedente la franchigia di 100.000,00 euro
– 6% in caso di trasferimenti a favore di altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado (senza franchigia)
– 8% a favore di altri soggetti.
L’atto di donazione che ha dato origine alla controversia, era stato stipulato il 22 giugno 2006 e, pertanto, era soggetto alla previgente disciplina, contenuta nell’articolo 13, comma 2, della legge n. 383/2001.
Anche questa disposizione diversificava l’applicazione dell’imposta prevista per le donazioni a seconda del rapporto che legava donante e donatario.
L’imposta sulle donazioni, infatti:
– non si applicava alle donazioni a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei parenti sino al quarto grado del donante;
– si applicava alle donazioni a favore di tutti gli altri soggetti, compresi gli affini, se il valore della donazione superava l’importo di 350 milioni di lire (180.759,91 euro).
In merito alla distinzione tra i parenti e gli affini il codice civile definisce:
– la parentela (Articolo 74 codice civile) come il vincolo che unisce le persone che discendono da uno stesso stipite (genitori e figlio, nonno e nipote, fratello e sorella, cugini)
– l’affinità (Articolo 78 codice civile) come il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell’altro coniuge (coniuge e genitori del proprio coniuge, coniuge e fratelli del proprio coniuge).
Nel caso di specie un soggetto aveva effettuato una donazione nei confronti di un affine di terzo grado e, in sede di registrazione, non era stata applicata l’imposta prevista.
L’Ufficio presso il quale era stato registrato l’atto aveva, pertanto, emesso un avviso di liquidazione, al fine di recuperare l’imposta non versata.
La Ctp (sentenza n. 155/2010) ha respinto il ricorso presentato dal donatario. In sede di appello la Ctr ha ritenuto che il citato articolo 13 del Dl n. 383/2001, nella parte in cui non riservava agli affini lo stesso trattamento previsto, ai fini dell’imposta di donazione, ai parenti del donante, contrastasse con gli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, norme che tutelano la collettività familiare e con l’articolo 3 della stessa Costituzione, norma che sancisce il principio di uguaglianza tra i cittadini.
In particolare, la Ctr riteneva che la discriminazione tra i parenti e gli affini contenuta nella norma sopra riportata, fosse illogica, anche in considerazione del fatto che numerose norme, sia del codice civile che di leggi speciali, assimilavano gli affini ai parenti.
Al riguardo, venivano richiamate principalmente le seguenti disposizioni:
– articolo 87 codice civile (questa norma include alcune categorie di affini nelle categorie dei soggetti che non possono unirsi reciprocamente in matrimonio)
– articolo 433 codice civile (include i suoceri, affini in linea retta, tra i soggetti tenuti all’obbligo di prestare gli alimenti)
– articolo 230-bis (include gli affini, entro il secondo grado, tra i soggetti tra i quali può configurarsi un’impresa familiare)
– articolo 348 codice civile (include gli affini tra i soggetti che possono essere nominati, quali tutori, del minore)
– articolo 417 codice civile (include gli affini entro il secondo grado, tra i soggetti che possono presentare domanda di interdizione od inabilitazione)
– articolo 2399 codice civile. (prevede che gli affini, entro il quarto grado, degli amministratori, non possono essere nominati quali sindaci della stessa società, di società controllanti, controllate o di società sottoposte a controllo comune)
– articolo 33 legge n. 104/1992 (include gli affini tra i soggetti che possono usufruire di permessi per l’assistenza a familiari disabili).
La Corte costituzionale, investita della questione, ha ritenuto:
– inammissibile la questione sollevata in relazione agli articoli 2, 29, 31 della Costituzione, in quanto le argomentazioni addotte a sostegno della propria tesi dalla Ctr erano generiche e non idonee ad individuare il precetto costituzionale leso dall’articolo 13 della legge n. 383/2001
– ammissibile la questione sollevata in relazione all’articolo 3 della Costituzione.
In relazione a quest’ultima norma, che, come si è detto, sancisce il principio di uguaglianza tra i cittadini, è stato evidenziato che storicamente l’imposta sulle successioni e donazioni è sempre stata strutturata “…in modo graduato in rapporto alla prossimità familiare tra il disponente e il beneficiario...”.
Secondo i giudici della Consulta, la selezione dei soggetti passivi rientra nell’esercizio del potere discrezionale del legislatore tributario, il quale, pertanto, può graduare “…l’imposizione in ragione della prossimità familiare tra il disponente e il beneficiario”. Tale selezione è avvenuta tenendo anche conto dell’impatto finanziario che avrebbe avuto la disciplina delle successioni e donazioni.
E’ stato, inoltre, ritenuto non rilevante il richiamo, effettuato dalla Ctr, alle numerose disposizioni che contemplano i parenti e gli affini. Ciò in quanto, nessuna di tale norma ha sancito l’equiparazione tra parenti e affini. Anzi, le stesse disposizioni richiamate hanno reso evidente “…la mancanza di elementi che dimostrino la necessità sistematica di garantire una ricorrente e generalizzata omogeneità di trattamento tra parenti e affini.”
Di conseguenza, è stata negata, in relazione all’articolo 13 della legge n. 383/2001 una lesione del principio di uguaglianza e, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Ctr è stata dichiarata non fondata. L’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio è stato, quindi, ritenuto legittimo in quanto i trasferimenti a favore di affini di terzo grado sono soggetti ad imposta.
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