Normativa e prassi

21 Aprile 2020

Non imponibili le somme erogate dal Fondo indennizzo risparmiatori

Gli importi corrisposti dal Fir (Fondo indennizzo risparmiatori) non assumono rilevanza reddituale, in quanto finalizzati a reintegrare “forfetariamente” la perdita economica patrimoniale (danno emergente – articolo 6, comma 2, Tuir) subita dal percettore a fronte di condotte scorrette commesse dalle banche.

Il ragionamento lineare che l’Agenzia conduce, già esposto in propri documenti di prassi precedenti, oggi trova conferma nella risposta n. 112/2020, fornita a un contribuente azionista di una banca in liquidazione coatta, che ha già ricevuto, in base a un accordo transattivo, un indennizzo esentasse dallo stesso istituto di credito, e che ora chiede se il medesimo trattamento fiscale possa applicarsi anche all’“indennizzo Fir”.

Il  Fir, istituito dal Bilancio per il 2019 (commi da 493 a 507, legge n. 145/2018) e regolato dal Dm del 10 maggio 2019, ha, infatti, lo scopo di indennizzare i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza (comma 493).
Gli indennizzi sono corrisposti, ai sensi dei commi 499 e 500, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento e nella misura prevista dai commi 496 e 497, determinata forfetariamente.

Le somme erogate a favore delle vittime della risoluzione degli istituti di credito devono considerarsi una misura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli e non sono parametrate alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall’investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.
Sotto il profilo fiscale, quindi, l’indennizzo non è riconducibile a una perdita reddituale, bensì a un mero reintegro patrimoniale e, in quanto tale, privo di rilevanza impositiva (cfr risoluzione n. 3/2017, emanata per chiarire il trattamento tributario degli importi corrisposti dal Fondo di solidarietà – istituito, a suo tempo, dalla Stabilità per il 2016 – a favore delle vittime della risoluzione degli istituti di credito).
Tale principio era stato poi avvalorato anche da un’altra risoluzione, la n. 153/2017, relativa alla tassazione delle somme corrisposte dalle banche, in seguito alla stipula di accordi transattivi sottoscritti con i propri clienti, con riferimento a pretese risarcitorie, attuali o potenziali, che gli stessi avrebbero potuto vantare in dipendenza dell’investimento effettuato in azioni delle stesse banche.

In analogia con quanto richiamato, l’Agenzia conclude, pertanto, che le somme percepite a titolo di indennizzo, corrisposte dal Fir, non assumono rilevanza reddituale, in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare “forfetariamente” la perdita economica patrimoniale sofferta dal percettore (danno emergente), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir.

Non imponibili le somme erogate dal Fondo indennizzo risparmiatori

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