21 Aprile 2020
Non imponibili le somme erogate dal Fondo indennizzo risparmiatori
Gli importi corrisposti dal Fir (Fondo indennizzo risparmiatori) non assumono rilevanza reddituale, in quanto finalizzati a reintegrare “forfetariamente” la perdita economica patrimoniale (danno emergente – articolo 6, comma 2, Tuir) subita dal percettore a fronte di condotte scorrette commesse dalle banche.
Il ragionamento lineare che l’Agenzia conduce, già esposto in propri documenti di prassi precedenti, oggi trova conferma nella risposta n. 112/2020, fornita a un contribuente azionista di una banca in liquidazione coatta, che ha già ricevuto, in base a un accordo transattivo, un indennizzo esentasse dallo stesso istituto di credito, e che ora chiede se il medesimo trattamento fiscale possa applicarsi anche all’“indennizzo Fir”.
Il Fir, istituito dal Bilancio per il 2019 (commi da 493 a 507, legge n. 145/2018) e regolato dal Dm del 10 maggio 2019, ha, infatti, lo scopo di indennizzare i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza (comma 493).
Gli indennizzi sono corrisposti, ai sensi dei commi 499 e 500, al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento e nella misura prevista dai commi 496 e 497, determinata forfetariamente.
Le somme erogate a favore delle vittime della risoluzione degli istituti di credito devono considerarsi una misura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli e non sono parametrate alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall’investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.
Sotto il profilo fiscale, quindi, l’indennizzo non è riconducibile a una perdita reddituale, bensì a un mero reintegro patrimoniale e, in quanto tale, privo di rilevanza impositiva (cfr risoluzione n. 3/2017, emanata per chiarire il trattamento tributario degli importi corrisposti dal Fondo di solidarietà – istituito, a suo tempo, dalla Stabilità per il 2016 – a favore delle vittime della risoluzione degli istituti di credito).
Tale principio era stato poi avvalorato anche da un’altra risoluzione, la n. 153/2017, relativa alla tassazione delle somme corrisposte dalle banche, in seguito alla stipula di accordi transattivi sottoscritti con i propri clienti, con riferimento a pretese risarcitorie, attuali o potenziali, che gli stessi avrebbero potuto vantare in dipendenza dell’investimento effettuato in azioni delle stesse banche.
In analogia con quanto richiamato, l’Agenzia conclude, pertanto, che le somme percepite a titolo di indennizzo, corrisposte dal Fir, non assumono rilevanza reddituale, in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare “forfetariamente” la perdita economica patrimoniale sofferta dal percettore (danno emergente), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir.
Ultimi articoli
Attualità 14 Novembre 2025
Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative
Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, per accedere all’agevolazione, le imprese devono attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati quest’anno e già indicati in una precedente comunicazione Le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria per il credito d’imposta Zes unica 2025 devono completare l’ultimo adempimento previsto dalla normativa per accedere all’agevolazione: la trasmissione della comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Attualità 14 Novembre 2025
Attenzione alle false comunicazioni di regolarizzazione wallet criptovalute
Arrivano per posta elettronica e consigliano di versare commissioni elevate per evitare presunte possibili problematiche legate al riciclaggio di denaro Ulteriore segnalazione di phishing in circolazione.
Normativa e prassi 13 Novembre 2025
Superbonus sisma al 110% anche per il coniuge convivente
L’Agenzia delle entrate conferma che la detrazione possa essere applicata per le spese sostenute dal marito anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile Il coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria di un fabbricato danneggiato dal terremoto può accedere, in presenza dei requisiti richiesti, al Superbonus con percentuale del 110% per lavori sostenuti nel 2025 anche se la Cilas è intestata alla moglie comproprietaria dell’immobile.
Attualità 13 Novembre 2025
Consultazione Mef su Economia sociale, per i pareri tempo extra fino a domani
I tecnici del ministero dell’Economia e delle Finanze prenderanno in considerazione solo commenti e suggerimenti espressi in forma non anonima e attinenti all’argomento della consultazione Prorogato dal 12 al 14 novembre, il termine per partecipare alla consultazione pubblica sul “Piano nazionale per l’economia sociale” del Mef, realizzato in attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2023 (C/2023/1344).