Analisi e commenti

1 Aprile 2020

Misure fiscali del “Cura Italia”: lo stop per la successione – 2

Anche la dichiarazione di successione beneficia della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19. L’appuntamento dichiarativo dei chiamati all’eredità, infatti, rientra a pieno titolo fra gli “adempimenti tributari” sospesi dal decreto “Cura Italia”, al momento all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge, (articolo 62 del Dl n. 18/2020) che ha previsto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 

Anche se la proroga del termine di presentazione della dichiarazione di successione non è espressamente menzionata nel testo normativo “d’emergenza”, questa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, come indicato, tra l’altro, dal ministero dell’Economia e delle Finanze sul sito istituzionale. In relazione alla denuncia di successione, i termini entro cui presentare il modello dichiarativo beneficiano della stessa sospensione riservata agli adempimenti tributari. Appare chiaro infatti che di adempimento tributario si tratta, visto che l’invio dell’apposito modello all’Agenzia delle entrate deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data del decesso, ai sensi dell’articolo 31 del Tu n. 346/1990, ed è finalizzato al pagamento delle imposte.
Se il termine di presentazione della dichiarazione di successione cade tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, per effetto della misura di sospensione dei termini, l’adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020, come previsto dall’articolo 62, contenuto tra le disposizioni fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese contenute del “Cura Italia”.

Il contribuente che comunque intende presentarla, è tenuto a pagare le relativa imposte e diritti, in quanto tali versamenti ad oggi non rientrano tra quelli sospesi.
Gli uffici dell’Agenzia continueranno a lavorare le dichiarazioni di successione presentate in questa fase di emergenza, in modo quanto più tempestivo per consentire al contribuente un veloce accesso ai conti del de cuius
Considerato il periodo eccezionale, il contribuente che non può trasmettere la successione telematica in autonomia, potrà presentarla, come previsto dalle istruzioni alla “dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale”, per il tramite dell’Ufficio competente in base all’ultima residenza del defunto, tramite Pec o e-mail, inviando il modello (conforme a quello approvato) compilato e sottoscritto, allegando il documento di identità, l’atto notorio e tutta la documentazione necessaria alla lavorazione da parte delle strutture dell’Agenzia, impegnandosi a depositare tutti gli originali una volta finito il periodo di emergenza. 
Unitamente alla dichiarazione il contribuente dovrà presentare anche il modello F24 con il versamento delle imposte e dei tributi autoliquidati o la richiesta di addebito tramite l’apposito modello con le coordinate del proprio conto corrente.

Nei casi residuali in cui è ammesso, il contribuente potrà inviare al medesimo Ufficio il modello di successione 4, cioè quello cartaceo, avvalendosi sempre della Pec, e-mail, raccomandata. Sarà cura dello stesso contribuente comunicare all’Ufficio un riferimento e-mail e un numero di telefono su cui ricevere eventuali comunicazioni e informazioni.

Misure fiscali del “Cura Italia”: lo stop per la successione – 2

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