31 Marzo 2020
Tra i “beni finiti”, a Iva ridotta, si fanno largo ringhiere e tettoie
Le ringhiere, le recinzioni e le tettoie per balconi e terrazze, montate sul pavimento e sulla facciata di “specifici” edifici, possono far parte dei “beni finiti” e beneficiare delle aliquote Iva ridotte, previste dalla Tabella A, allegata al Dpr n. 633/1972, a condizione che mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, cioè siano conformi ai requisiti indicati da più documenti di prassi. Questi ultimi, nel tempo, hanno ribadito che i beni agevolabili devono innanzitutto essere sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte” (risoluzione n. 39/1996) senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.
È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 71/2020, fornita a una società che, nell’occasione, trova l’Agenzia concorde con la propria linea interpretativa.
La società di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile, infatti, intende intraprendere la vendita al dettaglio degli stessi prodotti, con inclusa posa in opera da parte di imprese specializzate incaricate direttamente dalla stessa compagine. Per la fatturazione la società vende il prodotto con posa in opera tutto completo e fattura l’intero importo al cliente, mentre le imprese specializzate emettono fattura nei confronti dell’istante. Per tale motivo, vuole sapere quale aliquota Iva applicare alle operazioni, quando i lavori sono forniti:
-
per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla legge Tupini o delle costruzioni rurali (articolo 13 legge 408/1949) – Iva al 4% prevista dal n. 24) parte II, della Tabella A, del Dpr n. 633/1972
oppure
-
per la realizzazione di opere e impianti destinati a edifici assimilati ai “Tupini”, o ancora per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica – Iva al 10 per cento.
Secondo la società i prodotti rientrano tra i “beni finiti” e possono essere ceduti con le richiamate agevolazioni.
L’iter argomentativo della risposta, al di là del riepilogo normativo alla base degli sconti Iva, si sofferma in particolare su alcuni documenti di prassi ministeriali, peraltro citati anche dall’istante, tutti orientati a dare fondamentale importanza all’indipendenza e alla riutilizzabilità dei manufatti in argomento.
Tra questi, sono tornate alla memoria la circolare n. 1/1994 che, a suo tempo, ha sdoganato una serie di beni come gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas, eccetera, e la citata risoluzione n. 39/1996 che ha concesso il lasciapassare alle scale a chiocciola, a giorno o retrattili in legno o altro materiale.
In sostanza, considerato che non esiste (o non può esistere) un’elencazione tassativa dei manufatti agevolabili, ben vengano le precisazioni dirimenti degli atti di prassi.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 30 Gennaio 2026
Ricavi: dalla rilevanza in bilancio allo specifico trattamento fiscale – 1
L’Oic 34 delinea un modello di rilevazione iniziale scandito in quattro fasi e definisce i casi in cui il contratto va scomposto perché può contenere una o più cessioni di beni/prestazioni di servizi Il principio contabile Oic 34 detta criteri di rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi validi per le società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile.
Attualità 30 Gennaio 2026
Completamento investimenti 4.0, comunicazioni prorogate al 31 marzo
Le imprese dovranno completare la procedura entro la nuova scadenza sempre utilizzando il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni nella sezione “Transizione 4.
Attualità 30 Gennaio 2026
Un codice fiscale per più titolari: online la brochure sull’omocodia
In un’inedita pubblicazione, l’Agenzia spiega come comportarsi nella rara, ma possibile situazione in cui due o più persone hanno dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale Il codice fiscale è lo strumento che consente di riconoscere in modo univoco ogni cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i privati.
Attualità 30 Gennaio 2026
Variazioni dei redditi fondiari denuncia entro il 2 febbraio
Lunedì scade il termine per comunicare le modifiche dei redditi dominicali e agrari intervenute lo scorso anno.