31 Marzo 2020
Tra i “beni finiti”, a Iva ridotta, si fanno largo ringhiere e tettoie
Le ringhiere, le recinzioni e le tettoie per balconi e terrazze, montate sul pavimento e sulla facciata di “specifici” edifici, possono far parte dei “beni finiti” e beneficiare delle aliquote Iva ridotte, previste dalla Tabella A, allegata al Dpr n. 633/1972, a condizione che mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, cioè siano conformi ai requisiti indicati da più documenti di prassi. Questi ultimi, nel tempo, hanno ribadito che i beni agevolabili devono innanzitutto essere sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte” (risoluzione n. 39/1996) senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.
È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 71/2020, fornita a una società che, nell’occasione, trova l’Agenzia concorde con la propria linea interpretativa.
La società di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile, infatti, intende intraprendere la vendita al dettaglio degli stessi prodotti, con inclusa posa in opera da parte di imprese specializzate incaricate direttamente dalla stessa compagine. Per la fatturazione la società vende il prodotto con posa in opera tutto completo e fattura l’intero importo al cliente, mentre le imprese specializzate emettono fattura nei confronti dell’istante. Per tale motivo, vuole sapere quale aliquota Iva applicare alle operazioni, quando i lavori sono forniti:
-
per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla legge Tupini o delle costruzioni rurali (articolo 13 legge 408/1949) – Iva al 4% prevista dal n. 24) parte II, della Tabella A, del Dpr n. 633/1972
oppure
-
per la realizzazione di opere e impianti destinati a edifici assimilati ai “Tupini”, o ancora per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica – Iva al 10 per cento.
Secondo la società i prodotti rientrano tra i “beni finiti” e possono essere ceduti con le richiamate agevolazioni.
L’iter argomentativo della risposta, al di là del riepilogo normativo alla base degli sconti Iva, si sofferma in particolare su alcuni documenti di prassi ministeriali, peraltro citati anche dall’istante, tutti orientati a dare fondamentale importanza all’indipendenza e alla riutilizzabilità dei manufatti in argomento.
Tra questi, sono tornate alla memoria la circolare n. 1/1994 che, a suo tempo, ha sdoganato una serie di beni come gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas, eccetera, e la citata risoluzione n. 39/1996 che ha concesso il lasciapassare alle scale a chiocciola, a giorno o retrattili in legno o altro materiale.
In sostanza, considerato che non esiste (o non può esistere) un’elencazione tassativa dei manufatti agevolabili, ben vengano le precisazioni dirimenti degli atti di prassi.

Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Maggio 2025
Dispositivi medici e di protezione: le cessioni sono sempre a Iva ridotta
Nonostante siano utilizzati solo su base volontaria in seguito all’abolizione degli obblighi di utilizzo introdotti dai protocolli di sicurezza Covid, se a essere ceduti sono dispositivi di protezione individuale o medici, compresi in una delle voci individuate dalle Dogane con la circolare 5/2023, l’aliquota Iva del 5% continua ad applicarsi in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio.
Attualità 23 Maggio 2025
Esclusione immobili dalla ditta, scelta da compiere entro fine mese
Gli imprenditori individuali possono optare, fino al prossimo 31 maggio, per l’esclusione dei beni immobili strumentali, per natura o destinazione, non produttivi di reddito fondiario, dal patrimonio dell’impresa versando un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap.
Normativa e prassi 23 Maggio 2025
Dispositivi di protezione e medici: le cessioni sono sempre a Iva ridotta
Nonostante siano utilizzati solo su base volontaria in seguito all’abolizione degli obblighi di utilizzo introdotti dai protocolli di sicurezza Covid, se a essere ceduti sono dispositivi di protezione individuale o medici, compresi in una delle voci individuate dalle Dogane con la circolare 5/2023, l’aliquota Iva del 5% continua ad applicarsi in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio.
Normativa e prassi 23 Maggio 2025
Concordato preventivo biennale: ufficiale la metodologia di proposta
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 22 maggio, il decreto Mef dello scorso 28 aprile, con il quale è stata approvata la metodologia che l’Agenzia delle entrate deve utilizzare per formulare le proposte di concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026 con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).