25 Marzo 2020
“Agenzia locale della mobilità”: contributi pubblici esclusi dall’Iva
Una società che, su decisione della Provincia, si occupa della gestione congiunta del servizio di sosta a pagamento e del contratto di trasporto pubblico locale, ha natura commerciale e può detrarre l’Iva assolta sugli acquisti effettuati per realizzare le attività ad essa demandate. Inoltre, i contributi pubblici che la stessa società percepisce dalla Regione e dai Comuni, attraverso la Provincia, sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva in quanto non sono inquadrabili in un rapporto giuridico contrattuale a prestazioni corrispettive. Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 92/2020.
La società istante fa sapere che attualmente è un’unica struttura (Agenzia locale della mobilità) che deriva però dall’incorporazione di due società preesistenti, per volontà della Provincia. L’attività che deve eseguire prevede la gestione diretta della sosta e dei parcheggi e il servizio di trasporto pubblico locale (Tpl), che invece affida a terzi. Per lo svolgimento dell’attività di trasporto, tramite appositi contratti di locazione, mette a disposizione degli affidatari le reti e gli impianti di cui è titolare, per i quali percepisce un canone soggetto a Iva. Inoltre riceve dei contributi pubblici dalla Regione e dai Comuni tramite la Provincia che funge da collettore.
La società chiede quindi se l’attività svolta ha natura commerciale, se i contributi percepiti sono assoggettati a Iva e se gli acquisti di beni e servizi destinati allo svolgimento dell’attività di gestione possono fruire della detraibilità ai fini Iva.
Riguardo il primo quesito, l’Agenzia afferma che l’attività svolta dall’istante sotto forma di Spa ha senz’altro natura commerciale. Ricorda infatti che il decreto Iva (Dpr n. 633/1972) prevede una presunzione di commercialità per le società cosiddette commerciali, tra cui rientrano le società per azioni.
Sul secondo punto il documento di prassi chiarisce che i contributi pubblici erogati sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva. Tale conclusione, in linea con le disposizioni Ue, è stata formulata, tenendo conto del quadro normativo e di prassi di riferimento (fra cui, l’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/Ce, circolare n. 34/2013, risoluzioni n. 21/2005 e n. 16/2006) in base ai quali un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
In particolare, la circolare n. 34/2013 ha individuato alcuni criteri per definire la natura delle erogazioni e cioè l’acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata, previsione di una clausola risolutiva espressa e presenza di una responsabilità contrattuale. Tali elementi non sono ravvisabili nel caso in esame.
Il rapporto tra la società e gli Enti eroganti, quindi, come regolato dalle disposizioni della legge regionale, non può essere inquadrato in un ambito contrattuale a prestazioni corrispettive. I contributi ricevuti, infatti, sono a fondo perduto e gli enti pubblici eroganti provvedono a contabilizzarli come contributi in conto esercizio e non sussistono né convenzioni nè atti che possano essere riconducibili all’esistenza di un contratto tra le parti.
In sostanza, in assenza di un rapporto contrattuale tra le parti e in presenza di un contributo a fondo perduto, le risorse finanziarie erogate devono essere considerate fuori dal campo Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto Iva, secondo cui “non sono considerate cessioni di beni (…) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro“.
Riguardo il terzo quesito, l’Agenzia ricorda in primo luogo le disposizioni che prevedono il diritto a detrarre l’Iva dovuta o assolta (articolo 168 della direttiva 112/2006/Ce e articolo 19 del decreto Iva). Inoltre, come precisato anche dalla prassi (risoluzioni n. 61/2009 e n. 100/2005 e circolari n. 20/2015 e n. 46/2007) ai fini della detraibilitá dell’Iva é irrilevante che le somme percepite abbiano carattere contributivo.
Di conseguenza, conclude l’Agenzia, la società potrà detrarsi l’imposta sugli acquisti di beni e prestazioni di servizi necessari a realizzare l’attività da essa svolta, se, e nella misura in cui, tali acquisti riguardino l’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate ai fini della detrazione.

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