9 Marzo 2020
Ipoteca dopo il decreto ingiuntivo: soltanto pro creditore originario
L’iscrizione ipotecaria può essere eseguita dal soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non assumendo rilevanza la successiva cessione del credito in blocco se non per le vicende ulteriori rispetto alla iscrizione. La Corte d’appello di Roma con provvedimento n. 578/2020 del 23 gennaio 2020 ha rigettato il ricorso del contribuente contro la trascrizione dell’ipoteca eseguita dalla Conservatoria
La vicenda trae origine dalla trascrizione con riserva, eseguita dalla Conservatoria di Roma 2, della iscrizione ipotecaria.
La richiesta formalità concerneva la iscrizione ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca per un credito ceduto poi alla reclamante, come da contratto di cessione di credito in blocco.
Il tribunale competente con provvedimento n. 578/2020 rigetta il reclamo confermando l’operato della conservatoria.
Il ricorrente, in particolare, sosteneva che l’ipoteca potesse essere iscritta a pieno titolo in favore della parte cessionaria del credito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2808, 2818 e 2839 del codice civile, in quanto titolare sostanziale del credito, e che inoltre “la legittimazione della stessa cessionaria ad iscrivere ipoteca a garanzia del credito ceduto emergerebbe dal coordinamento delle suddette disposizioni in tema di ipoteca con quelle dettate per la cessione del credito ed in particolare con l’art. 1263 c.c.”
La parte reclamante propone giudizio avverso il provvedimento del giudice di primo grado dinnanzi la Corte d’appello di Roma.
Pronuncia Corte d’appello di Roma
Il Collegio, respingendo le istanze di parte, conferma il giudizio di primo grado, replicando l’orientamento già espresso dalla Corte e ripercorrendo le valutazioni proposte dalla Cassazione nel sostenere che “il decreto ingiuntivo non può che dar luogo alla iscrizione ipotecaria in favore dello stesso creditore che ha ottenuto il decreto, anche se a chiederlo sia il soggetto subentrato nella posizione del creditore originario”.
Dunque da ritenere corretta “la successiva annotazione della vicenda surrogatoria a margine dell’iscrizione ipotecaria, potendo la trasmissione dell’ipoteca verificarsi solo dopo la sua accensione, che consegue all’iscrizione costitutiva della garanzia reale nei registri immobiliari”.
La distinzione operata dal legislatore tra richiedente l’iscrizione e il soggetto in favore del quale la stessa deve essere operata conferma in realtà che l’iscrizione può essere effettuata solo in favore del creditore originario, munito di titolo idoneo a costituire l’iscrizione, seppur il richiedente può essere persona diversa.
Anche il richiamo all’articolo 1263 codice civile ha rilevanza nel senso opposto a quello sostenuto dalla parte ricorrente. La stessa disposizione infatti “legittima la successiva annotazione a margine dell’iscrizione della trasmissione stessa, ma non incide sulle formalità da seguire per l’iscrizione originaria”.
In conclusione pertanto, l’iscrizione ipotecaria può essere eseguita dal soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, non assumendo rilevanza la successiva cessione del credito in blocco se non per le vicende ulteriori rispetto alla iscrizione. La cessione del credito infatti potrà essere eseguita in annotazione esclusivamente dopo la iscrizione originaria.
Ultimi articoli
Attualità 24 Aprile 2026
Modello Iva 2026, invio entro il 30 aprile
Scadenza in arrivo per i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali, tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025 Ancora qualche giorno, fino a giovedì 30 aprile, per inviare il modello Iva 2026, anno d’imposta 2025.
Dati e statistiche 24 Aprile 2026
Dichiarazioni Irpef e Iva 2025, online le statistiche del Mef
Il 58,9% delle persone fisiche ha utilizzato il modello 730 (+3,1% rispetto al 2023), mentre il numero di coloro che hanno utilizzato il modello Redditi si è ridotto (-2,8% rispetto al 2023) Nel 2024 i contribuenti Irpef sono stati oltre 42,8 milioni, in lieve aumento rispetto all’anno precedente.
Normativa e prassi 23 Aprile 2026
Irap 2026: ok alle specifiche tecniche per inviare i dati agli enti locali
La trasmissione delle informazioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate verso la regione o la provincia autonoma competente, in base al domicilio fiscale del contribuente soggetto passivo Definite, con il provvedimento del 23 aprile 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione Irap 2026.
Attualità 22 Aprile 2026
Servizi estimativi e dell’Omi: il punto su stato dell’arte e futuro
Nel 2025, le consultazioni delle quotazioni immobiliari sono state circa 9,1 milioni sul sito dell’Agenzia e 440mila tramite app, per i servizi estimativi sono stati offerti 13.