Attualità

9 Marzo 2020

Appuntamento con il saldo Iva se emerge un conguaglio a debito

Prima chiamata per i contribuenti Iva tenuti al pagamento del saldo 2019. Scade, infatti, lunedì 16 marzo il termine per versare la differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e il totale delle somme versate a seguito delle liquidazioni periodiche.
In alternativa, l’adempimento può essere rinviato fino al termine di scadenza per il versamento delle imposte dirette (quindi, 30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 30 luglio – articolo 17, Dpr 435/2001), incrementando l’importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo (articoli 6 e 7, Dpr 542/1999). In caso di compensazione del debito Iva con crediti emergenti, ad esempio, dalla dichiarazione dei redditi, se la somma dovuta è superiore alle somme a credito, la maggiorazione dello 0,40% si applica soltanto sulla parte non compensata con i crediti riportati in F24 (circolare 144/1998, paragrafo 5.5). Possono avvalersi del differimento anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (risoluzione 73/2017), a prescindere quindi dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.
L’obbligo del saldo Iva non sussiste se la cifra dovuta non supera 10,33 euro (ossia, per effetto degli arrotondamenti operati in dichiarazione, 10 euro); allo stesso modo, non è rimborsabile l’eventuale saldo negativo che non ecceda quell’importo (articolo 3, Dpr 126/2003).

Cosa c’è da versare
In linea generale, per i contribuenti mensili e quelli trimestrali per autorizzazione ministeriale (“trimestrali speciali”, come autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica – articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972), i quali normalmente chiudono a debito le diverse liquidazioni dell’anno, non c’è saldo da corrispondere. Questo perché quanto versato periodicamente corrisponde, in buona sostanza, all’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno solare. Qualche differenza può emergere soltanto in determinate circostanze, come in caso di applicazione del metodo della ventilazione delle aliquote, di modifica del pro rata, di un maggior versamento dell’acconto, oltre che, ovviamente, nell’ipotesi di errori commessi in sede di liquidazione e versamento periodico. In queste circostanze, pertanto, può emergere la necessità di effettuare un pagamento a conguaglio, a titolo di saldo.

Discorso diverso per i trimestrali per opzione (“trimestrali ordinari”), cioè coloro che, avendo realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore a 400mila euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero non superiore a 700mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività, si avvalgono delle semplificazioni per i contribuenti minori previste dall’articolo 7, Dpr 542/1999, tra cui, appunto, l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta con periodicità trimestrale.
Questi soggetti versano nel corso dell’anno solo l’Iva relativa ai primi tre trimestri, mentre, entro il 16 marzo dell’anno successivo (ovvero, come già ricordato, entro il successivo termine per il pagamento delle imposte dirette), sono chiamati al conguaglio finale, che comprende anche le operazioni dell’ultimo trimestre. Pertanto, di norma, si trovano quasi sempre a dover effettuare il saldo, nel quale confluisce l’imposta relativa all’ultimo trimestre dell’anno precedente.

Pagamento rateizzabile fino a novembre
Il versamento del saldo Iva può avvenire, oltre che in unica soluzione, anche in rate mensili di pari importo, con la prima rata che deve essere pagata entro lo stesso termine del 16 marzo ovvero, maggiorando l’importo complessivamente dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi; l’ultima rata non può andare oltre il 16 novembre (articolo 20, Dlgs 241/1997).
Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ciascun mese; fa eccezione quella di agosto, alla quale si applica la disposizione secondo cui gli adempimenti fiscali (versamenti compresi) in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006).
Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile; pertanto, sulla seconda rata va aggiunto lo 0,33%, sulla terza lo 0,66%, sulla quarta lo 0,99% e così via.

Riepilogando, il saldo Iva può essere versato:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzato fino al 16 novembre, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima
  • in un’unica soluzione entro il 30 giugno, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, oppure rateizzato dallo stesso 30 giugno, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi applicando lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima
  • in un’unica soluzione entro il 30 luglio, prima maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento, oppure rateizzato dallo stesso 30 luglio, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento e aggiungendo, infine, lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima.

Le modalità di versamento
Il saldo Iva va versato tramite il modello F24, indicando, nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” (Iva annuale saldo); in caso di pagamento rateizzato, i relativi interessi si evidenziano con il codice tributo “1668”.
Inoltre, nella delega di pagamento bisogna riportare:

  • il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate (ad esempio, “0109” se a marzo si paga la prima di nove rate; per il versamento in unica soluzione, va scritto “0101”)
  • come “anno di riferimento”, il 2019
  • l’importo dovuto arrotondato all’unità di euro, così come esposto nella dichiarazione annuale (per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite). Se si sceglie di pagare a rate e/o alla scadenza di giugno/luglio, l’importo deve essere arrotondato al centesimo di euro (per difetto se la frazione è inferiore a 500 millesimi, altrimenti per eccesso).

I titolari di partita Iva sono obbligati a utilizzare esclusivamente modalità telematiche di pagamento, ossia i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali Entratel o Fisconline, ovvero i servizi di internet banking offerti da banche, Poste italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento. Questa seconda opportunità, tuttavia, è preclusa in caso di modelli F24 con utilizzo di importi a credito in compensazione, sia in caso di “saldo zero” che di saldo a debito: in tali circostanze, le deleghe di pagamento devono viaggiare soltanto tramite i canali delle Entrate (articolo 37, comma 49-bis, Dl 223/2006).
Non è obbligatorio effettuare il versamento dell’Iva personalmente; in alternativa, infatti, ci si può rivolgere a un intermediario abilitato (professionista, associazione di categoria, Caf), il quale vi provvede tramite i servizi “F24 cumulativo” o “F24 addebito unico”, attraverso il canale Entratel, ovvero, in assenza di compensazioni, anche tramite l’internet banking.

In caso di compensazioni over 5.000
È il caso, infine, di ricordare che:

  • per le compensazioni orizzontali di importo superiore a 5mila euro annui, è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti che si intende utilizzare; l’effettivo impiego delle somme può avvenire soltanto a partire dal decimo giorno successivo (articolo 17, Dlgs 241/1997). Tale regola, prima prevista soltanto per i crediti Iva, è stata estesa ai crediti relativi alle imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) e all’Irap dal “collegato fiscale” alle legge di bilancio 2020 (articolo 3, comma 1, Dl 124/2019)
  • per utilizzare in compensazione crediti di importo superiore a 5mila euro annui, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità in relazione alle dichiarazioni dalle quali il credito emerge (articolo 1, comma 574, legge 147/2013).
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