20 Febbraio 2020
Modello Redditi Sc 2020 – 4: effetti della entry tax nel quadro TR
La rivisitazione del quadro TR, già in parte analizzata nella precedente puntata a proposito della exit tax, è dovuta anche alle modifiche apportante alla entry tax, riguardanti l’introduzione di alcune indicazioni relative al riconoscimento fiscale dei valori in ingresso. In particolare gli interventi derivano dalla riformulazione della norma di riferimento.
Nello specifico, l’articolo 3 del Dlgs n. 142/2018 ha sostituito l’articolo 166-bis del Tuir, come accennato, per la disciplina dei valori fiscali in ingresso. Anche qui (come per l’imposizione in uscita) si conferma l’ambito soggettivo della norma, estendendone l’applicazione.
Di conseguenza la disposizione continua ad applicarsi alle imprese commerciali che si trasferiscono fiscalmente nel territorio dello Stato, così come ai soggetti che fiscalmente residenti all’estero trasferiscono:
- attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato
- nel territorio dello Stato un complesso aziendale.
Inoltre la disciplina si applica a:
- un soggetto fiscalmente residente, che possiede una stabile organizzazione all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite (articolo 168-ter del Tuir), che trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione
- un soggetto fiscalmente residente all’estero che esercita un’impresa commerciale è oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio, effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente.
Anche in tal caso, come per la exit tax, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando gli attivi si considerano entrati nel patrimonio o usciti dal patrimonio di tale stabile organizzazione.
Se il soggetto coinvolto nell’operazione di trasferimento fa parte di Stati o territori diversi da quelli appartenenti all’Ue o da quelli con cui vi è adeguato scambio di informazioni fiscali, il valore fiscale assunto, che è quello di mercato (come per la exit tax), si determina in esito all’accordo preventivo stipulato con l’Amministrazione finanziaria, di cui all’articolo 31-ter del decreto del Dpr n. 600/1973 (che disciplina gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale). Quindi, la casella di colonna 4 del rigo TR11 va barrata per segnalare che il valore delle attività e delle passività è determinato a seguito di detto accordo preventivo.
Nei campi delle colonne da 1 a 3 del medesimo rigo TR11 vanno indicati i dati di identificazione fiscale del soggetto fiscalmente residente all’estero o della stabile organizzazione situata all’estero come il codice dello Stato o territorio estero.
Nel rigo da TR12 (fino al rigo TR20, si riporta per semplicità solo il primo), vanno indicati i dati del singolo elemento dell’attivo o del passivo (colonna 1) e valori fiscali dell’attivo (colonna 2) o del passivo (colonna 3). Infine la casella “N. mod.” (colonna 4) va compilata in presenza di più righi TR11, indicando il numero del modulo nel quale sono stati riportati i dati del soggetto o della stabile organizzazione cui gli elementi di colonna 1 si riferiscono.
fine
la prima puntata è stata pubblicata martedì 11 febbraio
la seconda puntata è stata pubblicata giovedì 13 febbraio
la terza puntata è stata pubblicata martedì 18 febbraio

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