21 Febbraio 2020
Dichiarazione Iva entro febbraio per dribblare l’ultima Lipe 2019
Debutta nel modello Iva 2020 il quadro VP (Liquidazioni periodiche Iva) che, se opportunamente compilato, consente di concentrare in un’unica trasmissione i due obblighi, ossia la dichiarazione annuale e la comunicazione dei dati contabili riepilogativi riguardanti il quarto trimestre 2019. Chi intende avvalersi di tale facoltà deve, però, anticipare l’invio della dichiarazione di due mesi rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile, ossia deve provvedervi entro il mese di febbraio; quest’anno, il termine cade di sabato e slitta automaticamente a lunedì 2 marzo.
L’opportunità, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, è stata normativamente prevista dal “decreto crescita” (articolo 12-quater, Dl 34/2019). La disposizione, sostituendo il comma 1 dell’articolo 21-bis del decreto legge 78/2010, ha introdotto la possibilità di comunicare i dati contabili delle liquidazioni trimestrali Iva per il quarto trimestre all’interno della dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Resta comunque invariato il termine per il versamento dell’imposta dovuta in base alla liquidazione periodica.
Liquidazioni periodiche Iva
In linea generale (articolo 1, Dpr 100/1998), i contribuenti Iva, entro il giorno 16 di ciascun mese, sono tenuti a determinare la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta esigibile nel mese precedente, relativa alle operazioni attive effettuate, e quello dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati per i quali, con riferimento allo stesso mese, intendono esercitare il diritto alla detrazione. In caso di posizione a debito, entro quello stesso termine deve essere versata l’Iva dovuta.
Tuttavia, alcune categorie di contribuenti possono effettuare la liquidazione e versare l’imposta dovuta con periodicità trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al periodo di riferimento (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio):
- i trimestrali su opzione (articolo 7, Dpr 542/1999), che, a tal fine, devono aggiungere alla somma da versare una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. Si tratta degli esercenti arti e professioni e delle imprese di prestazione di servizi con volume d’affari non superiore a 400mila euro nonché delle imprese esercenti altre attività, con volume d’affari non superiore a 700mila euro
- i trimestrali speciali o naturali (articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972), senza alcun aggravio a titolo di interesse (autotrasportatori; istituti e aziende di credito; imprese assicuratrici; imprese telefoniche; imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, servizi di fognatura e depurazione, servizi di telecomunicazione; esercenti impianti di distribuzione carburante; società ed enti concessionari di autostrade; imprese esercenti impianti di lampade votive; Croce Rossa Italiana).
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
I contribuenti Iva sono tenuti a comunicare, attraverso lo specifico modello, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Ne sono esonerati coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva o di effettuare le liquidazioni periodiche.
La comunicazione non deve essere effettuata in assenza di dati da indicare, mentre occorre trasmetterla per evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Il modello va presentato per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, fatta eccezione per quello relativo al secondo trimestre, per il quale c’è tempo fino al 16 settembre. Infine, come anticipato, la comunicazione afferente i dati del quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tale circostanza, va trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Il nuovo quadro VP, pertanto, non può essere compilato se la dichiarazione annuale è presentata oltre tale termine.
Se il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Tale circostanza si verifica proprio per il prossimo appuntamento, dal momento che il 29 febbraio 2020, termine ultimo per l’invio dei dati relativi al quarto trimestre 2019, è sabato: l’adempimento può essere portato a termine entro il 2 marzo
Il quadro VP alternativo al modello Lipe
Da quest’anno, pertanto, è possibile evitare la trasmissione autonoma del modello Lipe per il periodo ottobre-dicembre del periodo d’imposta precedente, inserendo gli stessi dati nel nuovo quadro VP della dichiarazione annuale; a tal fine, vanno seguite le istruzioni di compilazione dettate per il modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.
Le uniche differenze rispetto a quel modello risiedono nei campi 4 e 5 del rigo VP1. Nella dichiarazione annuale:
- la casella del campo 4 va barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73, Dpr 633/1972)
- il campo 5 va compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno, indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, eccetera) nel modulo utilizzato per indicare i dati relativi all’attività svolta da quest’ultimo.
Inoltre, nel quadro VP, a differenza del modello Lipe, non è presente il rigo VP12 (Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali) riservato ai contribuenti trimestrali per opzione, in quanto lo stesso non deve essere compilato in relazione all’ultimo trimestre dell’anno.
Le istruzioni, infine, ricordano che per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati, occorre compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio. In tal caso, non va compilato il quadro VH (Variazioni delle comunicazioni periodiche) o il quadro VV (Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo) in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
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