18 Novembre 2019
Servizi online, trend in crescita per le trasmissioni telematiche – 2
Che il dialogo tra il fisco e i contribuenti piaccia lo testimoniano i numeri. In merito è utile dare uno sguardo ai dati relativi al numero degli utenti abilitati nel corso degli anni. Per il canale Entratel, riservato agli intermediari – commercialisti, Caf, associazioni di categoria, organi professionali, banche e poste, eccetera – le abilitazioni sono state 81mila nel 2000, sono poi salite a 127mila nel 2001 e a 134mila nel 2002.
Speculare e quindi progressivamente crescente anche l’andamento delle abilitazioni relative al canale Internet, ovvero, Fisconline, che invece è aperto alla totalità dei contribuenti. In questo caso il numero degli utenti abilitati è cresciuto dai 55mila del 2000 ai 360mila del 2001 con, nel 2002, il raggiungimento del tetto significativo di 440mila. Nel 2009 i trend superano oramai i 2milioni. Infatti, considerando i soggetti abilitati nelle due categorie, Entratel, 187mila, e Fisconline, 2milioni, il numero totale sale oltre i 2milioni. Questo dato, peraltro significativo se si considera che nel nostro Paese la rete Internet nel 2009 non aveva ancora assunto le dimensioni corrispondenti ad un fenomeno di massa. Infatti, i numeri del 2018 sono ancor più rilevanti: 325mila i professionisti abilitati ad Entratel, mentre sono più di 9milioni i contribuenti registrati su Fisconline, in totale 9milioni e 525mila i soggetti che viaggiano sulle 2 autostrade telematiche delle Entrate. E nel 2019, ancora in corso, l’ennesimo record, con i professionisti a quota 354mila e 11,5milioni di contribuenti su Fisconline, in totale quindi quasi 12milioni di contribuenti con il mouse puntato su Entratel e/o Fisconline.
Grafico con l’indicazione degli utenti abilitati Internet/Entratel per anno
Entratel, l’abilitazione e i vantaggi
Dal 2000, il servizio telematico è l’unico canale attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria riceve le dichiarazioni dei contribuenti. L’Italia è attualmente uno dei pochi Paesi a gestire telematicamente le dichiarazioni e i versamenti. Il risultato principale conseguito dall’Amministrazione finanziaria è non tanto di tipo quantitativo, ma piuttosto di tipo qualitativo: la percentuale di errore risulta sensibilmente ridotta rispetto a quella che si registrava in precedenza sulle dichiarazioni acquisite con modalità “tradizionali”. Coloro che, pur nelle difficoltà iniziali, hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di un progetto così qualificante a livello europeo, hanno quindi garantito ai cittadini un servizio importante in termini di:
- minor rischio di errore sulle dichiarazioni presentate
- certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco
- possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione.
Il “popolo” dei professionisti abilitati
L’accesso al servizio è riservato a tutti coloro che sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e possono avvalersi di tale modalità di presentazione.
In particolare, i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte sono:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o di diploma di ragioneria
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b), e c), del Dlgs. n. 241/1997
- centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti (Caf)
- altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili.
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere l’obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l’effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
Sono inoltre obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni:
- le società di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a) del Testo unico delle imposte dirette, approvato con Dpr n. 917/1986 con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire, pari a euro 2.582.284,50, nonché gli enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, pari a euro 2.582.284,50
- i soggetti con almeno 50 dipendenti. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte.
Sono invece obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli:
- le banche convenzionate
- Poste italiane Spa.
Le banche e le Poste italiane, anche per le proprie dichiarazioni, possono assolvere l’obbligo anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Hanno la facoltà di trasmettere in via telematica le dichiarazioni:
- gli intermediari obbligati (professionisti, Caf, associazioni di categoria, eccetera) se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche
- gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge n. 1745/1962.
Come ottenere l’abilitazione
Per ottenere l’abilitazione, è necessario presentare una domanda:
- alla Direzione regionale delle entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta
- agli uffici delle Entrate, agli uffici Iva e agli uffici delle imposte dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l’elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.finanze.it, oltre che presso gli uffici stessi.
Contestualmente all’abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata che contiene le chiavi e la password di accesso.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 11 Settembre 2026
Fusione tra Ets e società semplice: sì alle indirette fisse, e niente Iva
Quando il patrimonio trasferito non confluisce nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole Via libera all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per la fusione per incorporazione tra una società semplice agricola e una Fondazione iscritta al Runts.
Dati e statistiche 11 Settembre 2026
Osservatorio delle partite Iva: positivo il secondo trimestre 2026
Protagoniste principali delle nuove aperture sono le persone fisiche, ma crescono anche le società di capitali, oltre la metà degli avviamenti riguarda contribuenti under 35 Sono state 124.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale
In assenza di un’espressa previsione normativa, il gestore del registro per la circolazione digitale non è equiparabile all’intermediario tradizionale e non può operare come banca di primo livello Il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra fra i soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a effettuare le comunicazioni al sistema di interscambio, né è legittimato a presentare il modello 118/Imp.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
In GU il bonus per carburanti agricoli: domanda all’Agea entro fine mese
Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione Le modalità per richiedere il contributo per chi ha acquistato carburanti agricoli, concesso sotto forma di credito d’imposta, sono contenute nel Decreto 24 luglio 2026, pubblicato ieri in Gazzetta ed emesso dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e finanze.
