Giurisprudenza

14 Marzo 2017

La delega di firma su atti “pesanti”è valida anche per quelli “leggeri”

Giurisprudenza

La delega di firma su atti “pesanti”
è valida anche per quelli “leggeri”

A differenza di quella di funzioni, non comporta alcun trasferimento di competenze tra autorizzante e autorizzato: il primo continua a mantenere la paternità di quanto sottoscritto

La delega di firma su atti “pesanti”|è valida anche per quelli “leggeri”

Secondo la suprema Corte di cassazione la delega di firma conferita, ai sensi dell’articolo 42 del Dpr 600/1973, dal capo ufficio al funzionario appartenente alla carriera direttiva, relativa alla possibilità di sottoscrivere atti di accertamento di valore superiore a una determinata soglia, implica altresì l’autorizzazione a firmare gli atti di valore inferiore.
È questo l’interessante principio che si ricava dalla sentenza della Cassazione n. 5370 del 2 marzo 2017.
 
Il giudizio di merito
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per il recupero dell’Irpef, dell’Iva e dell’Irap relativi al 2006.
 
Soccombente presso la Commissione tributaria di Messina, il contribuente proponeva appello presso la Commissione tributaria della Sicilia.
Quest’ultima accoglieva l’eccezione del ricorrente in merito alla nullità dell’avviso di accertamento impugnato, poiché sottoscritto da un funzionario non legittimato alla firma che, nel caso in questione, svolgeva le funzioni di capo ufficio Controlli. In particolare, la Commissione riteneva non valida la sottoscrizione dell’avviso di accertamento di valore inferiore a 250mila euro da parte del funzionario, poiché quest’ultimo era stato delegato dal direttore dell’ufficio alla sola sottoscrizione di atti superiori a quella soglia.
 
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del Dpr 600/1973, che regolamenta le caratteristiche e le modalità di sottoscrizione degli avvisi di accertamento.
 
La pronuncia della Cassazione
La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno evidenziato come, dalle risultanze processuali, fossero pacifiche le circostanze secondo cui l’Agenzia avesse depositato, già nel primo grado del giudizio di merito, la delega da parte del direttore dell’ufficio al funzionario che ha sottoscritto l’atto impositivo impugnato e che tale funzionario fosse appartenente alla carriera direttiva, secondo quanto previsto dal citato articolo 42.
Ciò premesso, la circostanza secondo cui tale delega riguardi solamente gli avvisi di accertamento di valore superiore a 250mila euro e non quelli di valore inferiore, non può considerarsi secondo i giudici “inficiante la validità della sottoscrizione de qua, posto che sarebbe da ritenere il contrario in base al comune canone di interpretazione logica”.
 
Osservazioni
L’articolo 42 del Dpr 600/1973, in ordine alla sottoscrizione degli atti impositivi, al comma 1, dispone che essi debbano essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Il potere di rappresentanza dell’ufficio spetta dunque al suo direttore, mentre i responsabili delle articolazioni interne o gli altri dipendenti in servizio presso la direzione necessitano di delega del direttore per la “legittima” sottoscrizione di un atto. Trattasi di una delega di firma da tenere distinta rispetto a quella di funzioni, che è invece prevista dall’articolo 17, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001.
 
La delega di firma, a differenza di quella di funzioni, non comporta alcun trasferimento di competenze dal delegante al delegato, ma consente al delegato di sottoscrivere l’atto per il delegante, che continua a mantenere la paternità dell’atto sottoscritto (cfr Consiglio di Stato n. 1573/2015 e Cassazione nn. 6882/2000 e 6113/2005).
 
Nel caso in commento, i giudici di legittimità hanno accertato la sussistenza di una delega di firma rilasciata legittimamente dal capo ufficio a un funzionario appartenente alla carriera direttiva per atti di valore superiore a 250mila euro. L’atto impugnato sottoscritto era invece pacificamente di valore inferiore.
Invocando un criterio di interpretazione logica, la Cassazione ha fissato un importante principio di diritto, stabilendo che il conferimento della delega di firma per atti di valore superiore comprende inevitabilmente, seppure non sia espressamente indicato nell’atto di attribuzione, il potere di sottoscrivere atti di valore inferiore.

Stefano Scorcia

pubblicato Mercoledì 22 Marzo 2017

La delega di firma su atti “pesanti”è valida anche per quelli “leggeri”

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