16 Marzo 2017
La disciplina dell’abuso del diritto si applica anche ai diritti doganali
Giurisprudenza
La disciplina dell’abuso del diritto
si applica anche ai diritti doganali
Nel caso erano coinvolti alcuni amministratori di società, indagati in quanto, nella loro attività di importazione da paesi extra-Ue, non avevano versato né l’Iva né i dazi
Con la sentenza 35575/2016, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’applicabilità della disciplina dell’abuso del diritto nella materia doganale, nell’ambito di una controversia volta ad acclarare la legittimità del recupero a tassazione dei diritti di confine (dazi doganali e Iva all’importazione) dovuti in relazione a talune operazioni d’importazione nell’Unione europea di banane originarie di Stati Acp (Africa, Caraibi e Pacifico) e di altri Stati terzi che hanno beneficiato del dazio agevolato.
Nel caso di specie, le operazioni di importazione erano state effettuate da società aventi la qualifica di operatore “nuovo arrivato”, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (Ce) n. 2362/98 (recante modalità d’applicazione del Reg. n. 404/93, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana) e in possesso dei titoli d’importazione “Agrim” necessari nell’ambito dei contingenti tariffari previsti dal citato regolamento del 1993 per beneficiare di un dazio agevolato consistente, a seconda dei casi, in un dazio zero o in un dazio ad aliquota ridotta.
Ad avviso dell’Amministrazione doganale, tali pratiche sarebbero state organizzate dagli imputati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso volto a eludere il divieto, sancito dall’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2362/98, di trasferimento dei diritti derivanti dai titoli d’importazione da un operatore nuovo arrivato a favore di un operatore tradizionale, allo scopo di far indebitamente beneficiare quest’ultimo del dazio agevolato per l’importazione delle banane attraverso titoli d’importazione “Agrim” ottenuti dagli operatori nuovi arrivati.
È utile aggiungere che sulla questione pregiudiziale relativa all’interpretazione della disciplina che costituisce il presupposto per l’applicazione della sanzione penale prevista dall’ordinamento interno, e cioè del più volte richiamato regolamento n. 2362/98, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 9 luglio 2014, n. C-607/13.
Mediante ricorsi proposti, con unico atto, dalle parti civili – il ministero dell’Economia e delle finanze, l’Agenzia delle dogane e la Commissione europea, costituiti in giudizio allo scopo di richiedere il risarcimento dei danni subiti – era stato chiesto alla Cassazione di stabilire se, nel caso di specie, i diritti di confine per le banane importate nella Comunità fossero realmente dovuti nella misura intera, riferibile agli operatori tradizionali, secondo quanto indicato nell’imputazione, o in base al più favorevole regime applicabile agli operatori nuovi arrivati, come sostenuto dalle difese degli imputati.
Per quanto riguarda la disciplina in materia di abuso del diritto, la suprema Corte ha rilevato preliminarmente che la norma di riferimento è costituita dall’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”), introdotto dall’articolo 1, comma 4, del Dlgs n. 128/2015, in base al quale le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili in forza delle leggi penali tributarie, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
Come già evidenziato dalla medesima Cassazione (1° ottobre 2015, n. 40272 e, più recentemente, 5 ottobre 2016, n. 41755), il nuovo testo legislativo si prefigge lo scopo, da un lato, di delineare quali condotte possono integrare l’“abuso del diritto”, sostanzialmente unificando i concetti di “abuso” e di “elusione”, e, dall’altro, di abrogare la disposizione dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973.
Proprio in quanto contenuto, come detto, nello Statuto dei diritti del contribuente, l’articolo 10-bis trova applicazione tendenzialmente per tutti i tributi, con alcune limitazioni in relazione ai diritti doganali: l’articolo 1, comma 4, del Dlgs n. 128/2015, prevede, invero, che “i commi da 5 a 11 dell’art.10-bis della legge n.212 del 2000 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali … che restano disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, e successive modificazioni, nonché dalla normativa doganale dell’Unione Europea”.
Come osservano i supremi giudici penali, tuttavia, l’esclusione fissata dal legislatore deve considerarsi limitata ai soli profili procedimentali, sia perché ha per oggetto i commi da 5 a 11 – che riguardano l’interpello del contribuente, le modalità di accertamento, le richieste di chiarimenti, la riscossione, il rimborso – sia perché si riferisce letteralmente, non ai diritti doganali in quanto tali, ma “agli accertamenti e ai controlli” aventi a oggetto tali diritti. Conseguentemente, conclude la Cassazione, le disposizioni sostanziali della disciplina in tema di abuso del diritto si applicano anche ai diritti doganali, tra i quali rientrano anche i diritti di confine oggetto della controversia in esame.
Sotto il profilo penale, la Cassazione ha richiamato l’affermazione formulata nell’ambito della sentenza 30 novembre 2006, n. 4950/2007, secondo cui l’aver usufruito illegalmente di dazi in misura ridotta a seguito della cessione vietata dei titoli da parte di un operatore nuovo a favore di un operatore tradizionale comporta la realizzazione di una condotta integratrice del reato di contrabbando.
Con specifico riferimento alla disposizione incriminatrice – l’articolo 292 del Tuld (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, emanato con Dpr n. 43/1973), secondo cui “Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi” – la suprema Corte ha, infine, precisato che la depenalizzazione recentemente introdotta dal Dlgs n. 8/2016 non trova applicazione qualora ricorra una delle circostanze aggravanti di cui al secondo o al terzo comma del successivo articolo 295.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Martedì 21 Marzo 2017
Ultimi articoli
Attualità 24 Aprile 2026
Modello Iva 2026, invio entro il 30 aprile
Scadenza in arrivo per i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali, tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025 Ancora qualche giorno, fino a giovedì 30 aprile, per inviare il modello Iva 2026, anno d’imposta 2025.
Dati e statistiche 24 Aprile 2026
Dichiarazioni Irpef e Iva 2025, online le statistiche del Mef
Il 58,9% delle persone fisiche ha utilizzato il modello 730 (+3,1% rispetto al 2023), mentre il numero di coloro che hanno utilizzato il modello Redditi si è ridotto (-2,8% rispetto al 2023) Nel 2024 i contribuenti Irpef sono stati oltre 42,8 milioni, in lieve aumento rispetto all’anno precedente.
Normativa e prassi 23 Aprile 2026
Irap 2026: ok alle specifiche tecniche per inviare i dati agli enti locali
La trasmissione delle informazioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate verso la regione o la provincia autonoma competente, in base al domicilio fiscale del contribuente soggetto passivo Definite, con il provvedimento del 23 aprile 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione Irap 2026.
Attualità 22 Aprile 2026
Servizi estimativi e dell’Omi: il punto su stato dell’arte e futuro
Nel 2025, le consultazioni delle quotazioni immobiliari sono state circa 9,1 milioni sul sito dell’Agenzia e 440mila tramite app, per i servizi estimativi sono stati offerti 13.
