18 Agosto 2026
Omnibus: novità per le perdite estere nelle fusioni transfrontaliere
Regolato il riconoscimento di quelle maturate da società residenti in altro Stato Ue o in Stati dello Spazio economico europeo, divenute definitivamente inutilizzabili nello Stato di origine
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026 modifica la disciplina generale del riporto delle perdite fiscali integrando l’articolo 181 del Tuir con i nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
La norma è collocata nel Titolo IV del decreto, dedicato alla revisione della fiscalità internazionale, e, nello specifico, all’interno del Capo I, rubricato “Modifiche al regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive”.
La disposizione assume particolare rilievo perché interviene su un tema da tempo caratterizzato dall’interazione tra disciplina nazionale e diritto unionale: la possibilità di attribuire rilevanza, nello Stato di residenza della società risultante dalla riorganizzazione, alle perdite maturate da una società residente in un altro Stato membro e divenute definitivamente inutilizzabili nello Stato di origine.
In tal senso l’articolo 6, lettera e), numeri 2), 3) e 4) della legge 111/2023 (delega fiscale) prevede, nell’ambito dei criteri direttivi di revisione dell’Ires, il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie, con l’osservanza, in particolare, dei seguenti princìpi: “… 4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i princìpi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione Europea”.
Con l’entrata in vigore del Dlgs n. 148/2026 (il cosiddetto “Correttivo fiscale Omnibus”), il legislatore italiano è dunque intervenuto per ampliare le tutele legate alle perdite fiscali definitive realizzate all’estero dalle società partecipate.
La novella regola il riconoscimento in Italia delle perdite fiscali maturate da società residenti in un altro Stato dell’Unione europea o in determinati Stati aderenti allo Spazio economico europeo (See), quando tali perdite sono divenute definitivamente inutilizzabili nello Stato di residenza e la società estera partecipa a una fusione con una o più società residenti.
Il perimetro soggettivo e territoriale
Per beneficiare di questa disciplina, la norma richiede innanzitutto il rispetto di uno specifico requisito di residenza in capo alla società che ha subito le perdite. Per le entità residenti in un altro Paese membro dell’Unione europea non è richiesta alcuna ulteriore condizione territoriale. Diversamente, per le entità residenti in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e il Liechtenstein) l’operatività della norma è subordinata all’esistenza di un accordo con l’Italia che garantisca un effettivo scambio di informazioni.
L’utilizzo delle perdite è vincolato al perfezionamento di una fusione in cui il patrimonio e la posizione fiscale della società estera confluiscano in un soggetto residente in Italia. In particolare, la norma trova applicazione in due distinte fattispecie: i) fusione da cui si origina una nuova società residente in Italia; ii) incorporazione della società estera da parte di una società già residente nel territorio dello Stato.
In entrambi i casi l’impatto fiscale delle perdite non è automatico. Per essere portate in diminuzione dal reddito della società italiana (risultante o incorporante), le perdite maturate all’estero devono essere rideterminate secondo le regole fiscali italiane — ossia applicando le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I del Tuir — e possono essere scomputate solo al contemporaneo verificarsi di tutte le condizioni previste dal comma 1-bis.
Le condizioni per utilizzare le perdite
Al riguardo, ai sensi del comma 1-bis, il riporto delle perdite è subordinato alla sussistenza congiunta dei requisiti di cui alle lettere a) e b).
Un primo requisito (previsto dalla lettera a) riguarda il rapporto di controllo, che si considera soddisfatto quando una delle società partecipanti alla fusione controlla l’altra (o le altre), oppure tutte le società partecipanti sono controllate dal medesimo soggetto. La norma impone, inoltre, il rispetto della continuità del controllo, il quale deve sussistere sia nei periodi d’imposta nei quali sono state realizzate le perdite fiscali sia alla data di efficacia della fusione.
Questa condizione impedisce che l’operazione straordinaria venga utilizzata a fini elusivi, evitandone l’impiego per acquistare in extremis società estere portatrici di perdite al solo scopo di trasferirne il beneficio fiscale in Italia.
Per la nozione di controllo la norma rinvia all’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile.
Di particolare interesse è l’introduzione di una regola specifica per strutture partecipative in cui il criterio tradizionale basato sui voti esercitabili nell’assemblea ordinaria non risulta applicabile. La disposizione estende, infatti, il regime alle perdite della società partecipata priva dell’assemblea ordinaria dei soci, qualora la partecipazione detenuta nel patrimonio o nel capitale sia superiore al 50%, calcolata tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
Il criterio partecipativo sostituisce dunque, in assenza dell’assemblea ordinaria, il riferimento ordinario ai voti assembleari.
Come chiarito dalla Relazione Illustrativa, la possibilità di utilizzare le perdite fiscali estere definitive è coerente con i princìpi espressi dalla giurisprudenza comunitaria (sentenze Marks & Spencer, C-446/03; Holmen, C-608/17; Memira Holding, C-607/17). Secondo tali sentenze, non è sufficiente che la società partecipata estera sia posta in liquidazione o che la disciplina fiscale locale non consenta alcun riporto delle perdite, ma appare invece necessario, affinché la perdita sia utilizzabile dalla società italiana, che essa sia qualificabile come “finale”.
Al riguardo, il secondo requisito sostanziale, di cui alla lettera b), stabilisce che “tali perdite non possono più essere utilizzate nello Stato di sua residenza…”.
In sostanza, la perdita estera rileva in Italia non per il solo fatto di essere stata generata da un soggetto non residente, ma in quanto divenuta definitiva e non più utilizzabile nello Stato di residenza della società che l’ha prodotta.
In base al dettato normativo, affinché la perdita sia considerata definitiva occorre che la società estera abbia cessato la propria attività economica o abbia alienato a terzi o comunque dismesso tutti i beni relativi all’impresa; inoltre, secondo la legislazione dello Stato estero, occorre che le perdite non siano più recuperabili neppure in caso di trasferimento del controllo della società a terzi.
Disposizioni di coordinamento
Il comma 2 dell’articolo 10 coordina la disciplina delle perdite estere definitive con il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, replicando nell’articolo 19 del Dlgs. n. 117/2026 i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater già introdotti nell’articolo 181 del Tuir.
La Relazione illustrativa precisa, inoltre, che l’interpello probatorio volto a dimostrare la definitività delle perdite è ammesso esclusivamente per i soggetti in cooperative compliance e per quelli che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti.
Fonte: FiscoOggi
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