Analisi e commenti

17 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (7) Lo sport di bambini e ragazzi

La spesa per l’iscrizione e l’abbonamento di piccoli e giovani da 5 a 18 anni ad attività sportive in piscina, palestra o altri impianti può dare diritto a una detrazione Irpef del 19%

Le spese sostenute per l’attività sportiva svolta in via dilettantistica dai bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni possono dare diritto a una detrazione Irpef, cioè a una riduzione dell’imposta dovuta. L’agevolazione spetta anche quando la spesa è sostenuta per familiari fiscalmente a carico, come i figli, e sussiste anche quando il requisito anagrafico ricorre solo per una parte dell’anno. Vale su iscrizioni e abbonamenti presso associazioni, palestre, piscine e impianti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Di seguito qualche dettaglio utile.

Le spese ammissibili
La norma di riferimento è l’articolo 15, comma 1, lett. i-quinquies del Tuir (Dpr n. 917/1986). Come anticipato, ad essere agevolate sono le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. Poiché l’anno di imposta è considerato in modo unitario, il requisito dell’età è rispettato anche se sussiste solo per una parte dell’anno (circolare n. 34/2008, risposta 14.1).
Sono detraibili le somme pagate per l’iscrizione annuale e per i corsi e gli abbonamenti ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture o impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione del 19% si calcola su un importo massimo di spesa pari a 210 euro per il contribuente e per ogni soggetto fiscalmente a carico. La somma deve essere intesa come limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (risoluzione n. 50/2009).

Non tutte le attività motorie, però, consentono di accedere al beneficio dal punto di vista degli enti che erogano il servizio e le strutture presso cui si svolgono, i quali devono rispettare i requisiti individuati dal decreto ministeriale 28 marzo 2007.

In particolare, con riferimento agli enti, per associazioni sportive si intendono le società e associazioni indicati dal decreto di riforma dello sport (Dlgs n. 36/2021) che riportano espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Quanto alle strutture, per palestre, piscine, altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

  • destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi
  • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche di cui sopra, sia pubblici che privati, anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Pertanto, la detrazione non può essere riconosciuta quando l’attività sportiva è praticata presso:

  • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, come quelle che non risultano iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del consiglio dei ministri
  • le società sportive professionistiche individuate dal Dlgs n. 36/2021 (sport professionistico)
  • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Il limite massimo detraibile
Dall’anno d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro la detrazione spetta entro un determinato ammontare, calcolato tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico.
Resta, tuttavia, fermo il meccanismo introdotto dal 2020: la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro; oltre tale soglia si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240mila euro.

Devono, inoltre, essere considerate anche le eventuali somme indicate nella Certificazione unica 2026 (nel campo Oneri detraibili, punti da 341 a 352) con il codice spesa 16.

Al momento della dichiarazione dei redditi, le spese sostenute devono essere riportate nei righi E8/E10 (tutti intitolati Altre spese) del modello 730/2026, e nei righi da RP8 a RP13 (sempre intitolati Altre spese) del modello Redditi Pf 2026, riportando in entrambi i modelli il codice di spesa 16.

I documenti da conservare
La spesa deve risultare da bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con indicazione della modalità di pagamento “tracciabile”.
In base a quanto prescritto dal decreto ministeriale 28 marzo 2007 il documento deve riportare i seguenti dati:

  • la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede oppure la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, eccetera)
  • la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, eccetera)
  • l’attività sportiva esercitata (ad esempio nuoto, pallacanestro, eccetera)
  • l’importo pagato
  • i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve indicare i requisiti descritti anche quando i corsi sono organizzati tramite convenzioni tra le associazioni sportive/strutture e il comune: un semplice bollettino intestato al comune o una ricevuta complessiva con i nomi di tutti i partecipanti non è sufficiente se non contiene gli elementi richiesti per identificare correttamente l’entità della spesa, la tipologia di attività svolta e il soggetto beneficiario (circolare n. 20/2011, risposta 5.9).

Per approfondire
Maggiori dettagli su questa e altre agevolazioni sono disponibili nella guida “Altre detrazioni e deduzioni”, all’interno della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”.

Per la serie “Dentro la dichiarazione” sono inoltre disponibili:


Fonte: FiscoOggi

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