17 Agosto 2026
Disciplina della Global minimum tax, ingresso per tre regimi semplificativi
Introdotti dal decreto legislativo Omnibus, in vigore dallo scorso 12 agosto, nuovi meccanismi elaborati in sede Ocse che riducono oneri applicativi e adempimenti dell’imposta minima effettiva
Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 è stato pubblicato il Dlgs n. 148/2026, che contiene “Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise, nonché in materia di controlli, adempimento collaborativo e semplificazione”.
Con specifico riferimento alla fiscalità internazionale, il decreto recepisce i nuovi regimi di semplificazione elaborati dall’Ocse in materia di Global Minimum Tax, introducendo gli opportuni coordinamenti con la disciplina interna introdotta dalla direttiva (Ue) 2022/2523 e dal Dlgs n. 209/2023. Tra gli interventi di maggiore rilievo figura il recepimento del c.d. Side-by-Side Package, adottato dall’Ocse il 5 gennaio 2026. A tal fine, l’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto introduce nel Dlgs n. 209/2023 il nuovo articolo 39-bis, specificatamente dedicato ai meccanismi di semplificazione nell’ambito dell’imposizione minima globale.
La disposizione contempla tre distinti regimi di semplificazione, concepiti per ridurre gli oneri applicativi e gli adempimenti connessi all’applicazione dell’imposta minima effettiva, garantendo il necessario coordinamento con il quadro regolamentare delineato dall’Ocse.
La disciplina introdotta dal nuovo articolo 39-bis confluirà nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), mediante l’inserimento di un nuovo articolo 339-bis, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2027.
Ulteriori integrazioni riguardano l’allegato B del nuovo Tuir, aggiornato con le definizioni chiave per i nuovi regimi di semplificazione della Global Minimum Tax , in particolare: “l’incentivo fiscale qualificato” (n. 37-bis), “il limite massimo basato sulla sostanza” /Substance Cap (n. 37-ter), il “regime coesistente qualificato” /Side-by-Side Safe Harbour (n. 49-bis), “il regime qualificato della controllante capogruppo” /Upe Safe Harbour (n. 51- bis).
Il regime coesistente qualificato
Il primo regime di semplificazione è rappresentato dal “regime coesistente qualificato” (Side-by-Side Safe Harbour), applicabile quando la società capogruppo (Ultimate Parent Entity, Upe) risiede in una giurisdizione con un sistema impositivo reputato dall’Ocse conforme alle regole del secondo pilastro.
L’accesso al regime è subordinato all’esercizio di un’opzione da parte dell’impresa dichiarante e determina, al ricorrere dei relativi presupposti, l’azzeramento dell’imposta integrativa dovuta in applicazione della Income Inclusion Rule (Iir) e della Undertaxed Profits Rule (Utpr). Ne consegue che, per un gruppo multinazionale con imprese ed entità localizzate in Italia, non si determina un’ulteriore imposizione integrativa in applicazione di tale safe harbour, in quanto si assume che il sistema impositivo della giurisdizione della capogruppo garantisca un livello di imposizione coerente con lo standard minimo previsto dal secondo pilastro.
Resta, invece, ferma l’applicazione della Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (Qdmtt), che continua a operare nella giurisdizione in cui sono localizzate le entità del gruppo. Tale meccanismo consente di preservare la potestà impositiva della giurisdizione domestica, assicurandole la priorità nel prelievo dell’eventuale imposta integrativa riferibile al basso livello di imposizione effettiva realizzato localmente.
Il regime qualificato della controllante capogruppo
Il “regime qualificato della controllante capogruppo” (Upe Safe Harbour), disciplinato dal comma 3 dell’articolo 39-bis, stabilisce che, a seguito di opzione dell’impresa dichiarante, l’imposta minima suppletiva è pari a zero con riguardo alle imprese ed entità localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo.
Tale meccanismo semplificativo presenta una portata più circoscritta rispetto al regime coesistente qualificato/Side-by-Side Safe Harbour in quanto opera esclusivamente ai fini Utpr con riferimento al Paese di localizzazione della controllante capogruppo (Ultimate Parent Entity, Upe). In altre parole, si applica laddove il Paese di localizzazione della Upe disponga di un sistema di imposizione nazionale riconosciuto dall’Ocse come idoneo ai fini del Qualified Upe Regime, senza che la medesima giurisdizione disponga anche di un regime fiscale mondiale qualificato.
A seguito di opzione dell’impresa dichiarante, la Top-up tax relativa alla giurisdizione della controllante capogruppo ai fini della Utpr è considerata pari a zero. Il Safe Harbour non incide sulla Income Inclusion Rule (Iir), così come permangono gli ordinari obblighi impositivi riferibili alle altre imprese ed entità costitutive del gruppo localizzate in giurisdizioni al di fuori della Upe Jurisdiction.
La finalità del regime consiste nell’escludere l’applicazione della Utpr nella giurisdizione della Upe quando il relativo sistema di imposizione domestica sia riconosciuto dall’Inclusive Framework come idoneo a garantire un livello di imposizione coerente con gli obiettivi del secondo pilastro.
Il trattamento degli incentivi fiscali qualificati
Il terzo regime di semplificazione previsto dall’articolo 39-bis è volto a disciplinare l’imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali concessi dalle singole giurisdizioni in presenza di un’effettiva attività economica.
La disciplina consente, sempre su base opzionale, di computare taluni incentivi fiscali qualificati tra le imposte rilevanti ai fini della determinazione dell’aliquota effettiva di imposizione (Effective Tax Rate, Etr), con conseguente riduzione, fino all’eventuale azzeramento, della top-up tax dovuta nella giurisdizione interessata.
La misura del beneficio varia in funzione della tipologia di incentivo considerato e può riflettere, tra l’altro, crediti d’imposta effettivamente utilizzati, deduzioni maggiorate e benefici derivanti dall’applicazione di aliquote ridotte o da regimi di esenzione. La disciplina mira, in tal modo, a neutralizzare, ai fini del secondo pilastro, gli effetti di determinati incentivi fiscali senza tuttavia consentire che si traducano in un vantaggio eccedente rispetto all’effettiva attività economica esercitata nella giurisdizione.
A tal fine, il regime è assoggettato a un apposito limite, il “Substance Cap”, che commisura l’ammontare dell’incentivo fiscalmente rilevante alla consistenza della sostanza economica presente nella giurisdizione. Il parametro di riferimento è individuato attraverso criteri sostanzialmente coerenti con quelli sottesi alla Substance-Based Income Exclusion (Sbie), valorizzando, in particolare, la presenza effettiva di personale e di attività materiali.
Il regime può, inoltre, trovare applicazione con riferimento a crediti d’imposta rimborsabili o trasferibili/negoziabili, purché riconducibili a effettivi costi sostenuti o ad attività produttive realizzate dall’impresa. Anche in tali ipotesi, tuttavia, il riconoscimento del beneficio ai fini della Global Minimum Tax resta subordinato al rispetto del Substance Cap, così da assicurare un adeguato collegamento tra il vantaggio fiscale e la sostanza economica effettivamente radicata nella giurisdizione.
Disposizioni attuative e conclusioni
Il comma 7 demanda a un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle modalità di attuazione dei nuovi regimi di semplificazione, con particolare riferimento a modalità, termini, elementi e condizioni per fruire dei relativi regimi. Il decreto dovrà essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore dell’articolo 39-bis e dovrà assicurare il necessario coordinamento della disciplina nazionale con le regole elaborate dall’Ocse e con il quadro normativo dell’Unione europea.
Nel suo complesso, l’articolo 39-bis introduce un quadro organico di semplificazione e coordinamento della disciplina della Global Minimum Tax, diretto a contenere la complessità degli adempimenti e a prevenire fenomeni di duplicazione del prelievo, senza pregiudicare l’obiettivo sostanziale del secondo pilastro, rappresentato dall’assicurazione di un livello minimo globale di imposizione effettiva. La disciplina, inoltre, mira a preservare il necessario raccordo tra imposizione minima e reale svolgimento di attività economiche e investimenti produttivi nelle singole giurisdizioni.
Sotto tale profilo, l’intervento normativo contribuisce a rafforzare l’allineamento dell’ordinamento italiano alla progressiva evoluzione del secondo pilastro Ocse, accrescendo la stabilità e la prevedibilità del quadro applicativo e favorendo una maggiore coerenza tra disciplina domestica, standard internazionali e normativa dell’Unione europea.
Fonte: FiscoOggi
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