7 Agosto 2026
Approvato il Testo unico su adempimenti e accertamento
In un’unica fonte normativa sono state raccolte in modo sistematico disposizioni finora collocate separatamente in più provvedimenti, come le regole sui controlli ai fini delle imposte dirette e Iva
Il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 agosto 2026, ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2027.
Si tratta dell’ultimo Testo unico che restava da approvare nell’ambito della complessiva revisione del sistema tributario italiano, portata avanti dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, con cui il Governo è stato incaricato di riformare l’intero sistema tributario in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione dello stesso, con il riordino organico delle disposizioni che regolano gli adempimenti tributari, tra tutti quelli dichiarativi, e le attribuzioni e i poteri dell’Amministrazione finanziaria in materia di accertamento dei tributi.
Come gli altri Testi unici già approvati (ad esempio, il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo n. 173/2024, il Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto legislativo n. 10/2026 e, da ultimo, il Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo n. 117/2026) anche il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, persegue i seguenti obiettivi:
- individuare puntualmente la normativa vigente, riorganizzandola per settori omogenei
- coordinare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, la medesima normativa, anche apportandovi le necessarie modifiche per garantirne e/o migliorarne la coerenza giuridica, logica e sistematica
- abrogare le disposizioni incompatibili o non più attuali.
Nel perseguire questi obiettivi, all’interno del Testo unico sono confluite le disposizioni vigenti riferibili agli adempimenti e al controllo riguardanti le imposte sui redditi, l’imposta sul valore aggiunto, le imposte di registro e altri tributi indiretti nonché i tributi erariali minori, prima contenute, tra gli altri, nel Dpr n.633/1972 (in materia di Iva), nei Dpr nn. 640, 641 e 642 del 1972 (in materia, rispettivamente, di imposta sugli intrattenimenti, tasse sulle concessioni governative e imposta di bollo), nel Dpr n. 917/1986 (in materia di imposte sui redditi), nel Dpr n. 131/1986 (in materia di imposta di registro), nei Dpr nn. 600 e 605 del 1973 (in materia, rispettivamente, di accertamento delle imposte sui redditi e disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), e nei Dlgs nn. 346,347 del 1990 (in materia, rispettivamente, di imposta sulle successioni e donazioni e imposta ipotecaria e catastale).
Le disposizioni in questione sono state recepite ordinariamente senza modificarne la formulazione, fatta eccezione per le ipotesi in cui si è reso necessario un intervento per attualizzarne il testo a fronte di sopravvenute modifiche normative o per garantire un coordinamento con altre norme dell’ordinamento, comprese quelle inserite negli altri Testi unici approvati nell’ambito della medesima legge delega.
Così, ad esempio, per attuare concretamente quel riordino organico della normativa vigente voluto dalla legge delega, nel trasferire all’interno del Testo unico le varie disposizioni normative, le previsioni sanzionatorie eventualmente contenute nelle stesse non sono state recepite, ma sono state ricondotte nell’ambito del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (a titolo esemplificativo si vedano, tra gli altri, l’articolo 292, “disposizioni in materia di controlli automatici e formali delle dichiarazioni”, e l’articolo 299, “rettifica del valore degli immobili e delle aziende”, del Testo unico in commento).
Un’altra eccezione alla mera ricognizione della normativa vigente, che caratterizza la capacità riorganizzativa del Testo unico senza modificare assolutamente la portata applicativa delle disposizioni in esso confluite, riguarda la scelta del legislatore di ricondurre il testo di alcune norme di contenuto simile a unitarietà.
Si tratta, in particolare, di disposizioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, presenti sia nel Dpr n. 600/1973 sia nel Dpr. n. 633/1972, relative alle attribuzioni e ai poteri degli uffici dell’Agenzia delle entrate, anche nell’ambito di accessi, ispezioni e verifiche, di cui ai nuovi articoli 159 e 161, ai termini di decadenza del potere accertativo, di cui al nuovo articolo 293, e al segreto d’ufficio, di cui al nuovo articolo 296.
Nello stesso senso opera anche il nuovo articolo 297 in tema di disposizioni comuni, applicabili per quanto non diversamente disposto dallo stesso Testo unico.
Da un punto di vista strutturale, la disciplina di riferimento in materia di adempimenti e accertamento, confluita nel Testo unico, è stata suddivisa in tre distinte parti, a loro volta suddivise, per tipologia di imposta o per argomento con profili comuni a più imposte, in titoli, capi, sezioni e paragrafi.
In particolar modo, il nuovo Testo unico si compone di 368 articoli così suddivisi:
Parte I, «Adempimenti», composta da tre titoli:
- titolo I, «Adempimenti»: riguarda la materia degli adempimenti fiscali e contiene la disciplina dell’anagrafe tributaria e del codice fiscale, dell’archivio dei rapporti e delle scritture contabili in materia di imposte sui redditi, oltre che alcune disposizioni in materia di semplificazione di adempimenti tramite i servizi digitali messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate
- titolo II, «Comunicazioni»: riguarda la materia delle comunicazioni connesse alle dichiarazioni e reca la disciplina, con riferimento alle imposte dirette, delle comunicazioni ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), mentre con riferimento all’imposta sul valore aggiunto sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
- titolo III, «Dichiarazioni»: riguarda la materia delle dichiarazioni e reca la disciplina della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, della dichiarazione per gli investimenti e le attività detenute all’estero nonché della dichiarazione precompilata. Contiene, inoltre, la disciplina dei centri di assistenza fiscale.
Parte II, «Collaborazione, controlli e accertamento», composta da tre Titoli:
- Titolo I, «Collaborazione»: con riferimento alla materia della collaborazione con l’Amministrazione finanziaria contiene la disciplina del concordato preventivo biennale, la promozione dell’adempimento spontaneo, gli accordi preventivi internazionali, i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell’Unione europea, la cooperazione e collaborazione rafforzata, l’interpello per i nuovi investimenti e il regime dell’adempimento collaborativo
- Titolo II, «Poteri e attribuzioni degli Uffici»: contiene la disciplina sui poteri attribuiti all’Amministrazione finanziaria in materia di controllo e la disciplina della cooperazione amministrativa per lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale sul piano internazionale
- Titolo III, «Controlli e accertamento»: contiene la disciplina relativa all’accertamento in materia di imposte sui redditi (liquidazione, controllo formale e accertamento) e di imposta sul valore aggiunto (liquidazione e accertamento), nonché quella relativa ai seguenti tributi: imposta di registro e altri tributi indiretti, tributi erariali minori. Infine, reca una serie di disposizioni comuni in materia di controllo e accertamento e la disciplina del procedimento di accertamento con adesione
Parte III, «Disposizioni transitorie e finali», composta da un solo titolo:
- titolo I, «Diposizioni transitorie e finali»: dedicato alle disposizioni finali, contiene le disposizioni di interpretazione autentica, l’elenco delle norme abrogate e la data di entrata in vigore del Testo unico.
Al Testo unico sono annessi, infine, due allegati:
- l’allegato 1, «Tabella», contenente una tabella degli atti per i quali non è previsto l’obbligo di indicare, nella richiesta di registrazione, il numero di codice fiscale dei destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto, utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del medesimo Testo unico
- l’allegato 2, contenente le definizioni di «Elemento distintivo» di cui all’articolo 202, lettera f), del medesimo Testo unico, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni.
Seguiranno ulteriori approfondimenti riguardanti focus specifici con riferimento a tematiche innovate e/o di particolare rilievo.
Fonte: FiscoOggi
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