Normativa e prassi

23 Settembre 2026

Pensione pubblica tassata in Svizzera, la doppia nazionalità non influisce

Il regime di imponibilità nello Stato erogatore previsto a precise condizioni dall’articolo 19 della Convenzione italo-elvetica  non viene meno se il beneficiario è cittadino di entrambi i Paesi

La contemporanea cittadinanza italiana e svizzera non modifica il trattamento fiscale speciale per le pensioni pubbliche, previsto dall’articolo 19 della Convenzione Italia-Svizzera: le somme sono soggette a tassazione esclusiva dello Stato erogatore (nel caso specifico, Svizzera), poiché è sufficiente che il beneficiario sia cittadino del Paese dal quale proviene la pensione.  Questo il principio espresso con la risposta a interpello n. 177 del 23 settembre 2026.

Il caso in esame
Il contribuente, in possesso della doppia cittadinanza italiana e svizzera, è in procinto di trasferire la residenza in Italia. In precedenza ha lavorato presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, della Confederazione svizzera, amministrazione centrale dello Stato svizzero. Dal rapporto di impiego deriverà una prestazione previdenziale erogata dalla Cassa pensioni federale Publica (di seguito “Cassa Publica). La questione sottoposta all’Agenzia delle entrate riguarda l’individuazione dello Stato al quale spetta tassare il trattamento pensionistico dopo il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Il dubbio nasce dalla contemporanea presenza di due elementi: la provenienza pubblica della prestazione e il possesso, da parte del beneficiario, della nazionalità di entrambi gli Stati coinvolti.

Il contribuente si è rivolto all’Agenzia per conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con la legge n. 943/1978. Tale disposizione regola gli emolumenti, comprese le prestazioni previdenziali, collegati a servizi resi a uno Stato contraente o a un suo ente pubblico.  
Secondo la soluzione prospettata dal contribuente, il possesso della cittadinanza italiana, oltre a quella svizzera, non impedisce l’applicazione della norma convenzionale: l’articolo 19 della Convenzione, infatti, richiede che il beneficiario abbia la nazionalità dello Stato dal quale proviene l’emolumento, ma non afferma che tale nazionalità debba essere esclusiva. Di conseguenza, il trattamento pensionistico dovrebbe essere assoggettato al prelievo esclusivamente in Svizzera e, poiché il soggetto erogatore è un’amministrazione pubblica, non sarebbe applicabile la disciplina prevista dall’articolo 18 della Convenzione per le prestazioni di natura privata.  

I principi di diritto che regolano la materia
In base all’articolo 3, comma 1, del Tuir, chi trasferisce la residenza fiscale in Italia è soggetto al principio della tassazione mondiale. Il reddito complessivo imponibile comprende, quindi, tutti i redditi posseduti nel periodo d’imposta, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti, al netto degli oneri deducibili previsti dall’articolo 10 del Tuir. Nell’ambito della disciplina generale rientrano anche le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, qualificati dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir come redditi di lavoro dipendente.

La normativa interna deve, tuttavia, essere coordinata con le disposizioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. La prevalenza della disciplina convenzionale è riconosciuta, in ambito tributario, dall’articolo 169 del Tuir e dall’articolo 75 del Dpr n. 600/1973, oltre che dalla giurisprudenza costituzionale.

Occorre, pertanto, verificare se la Convenzione tra Italia e Svizzera attribuisca la potestà impositiva in via esclusiva a uno dei due Paesi.
L’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione stabilisce che «Le remunerazioni, comprese le pensioni,  pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da  un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di  diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo  speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi  presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da  dove provengono dette remunerazioni».

Per applicare tale disposizione devono ricorrere tre condizioni:

  •  il trattamento deve essere corrisposto da uno Stato contraente o da un ente pubblico a esso riconducibile
  • l’erogazione deve costituire il corrispettivo differito di servizi prestati allo Stato o a un suo organismo pubblico
  • il beneficiario deve avere la nazionalità dello Stato erogatore.

La Convenzione non attribuisce, invece, rilevanza al possesso contestuale della nazionalità dell’altro Stato contraente. Il requisito è formulato in termini positivi: è sufficiente che il beneficiario sia cittadino del Paese dal quale proviene la prestazione. Né l’articolo 19, né altre disposizioni richiamate nel documento prevedono una deroga per chi possiede la doppia cittadinanza. A sostegno di questa interpretazione, la risposta richiama anche il precedente interpello n. 172/2023.
Coerente con tale conclusione è l’assunto contenuto nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione, per cui si definiscono “nazionali” «le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno  Stato contraente». Anche il Commentario all’articolo 3 del Modello Ocse precisa che il concetto può riferirsi tanto alla nazionalità quanto alla cittadinanza del Paese interessato.

Il parere reso dall’Agenzia delle entrate
L’Agenzia ritiene che nel caso in esame vi siano tutte e tre le condizioni di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione. La “Cassa Publica” può, infatti, essere qualificata come istituzione di diritto pubblico della Confederazione svizzera, dotata di personalità giuridica propria. La legge federale che ne regola l’attività le affida la copertura del personale contro le conseguenze economiche derivanti da vecchiaia, invalidità e morte. Alla Cassa risultano, inoltre, affiliati i datori di lavoro individuati dalla legislazione sul personale federale.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, anche il secondo presupposto richiesto dalla Convenzione risulta integrato: sulla base dei fatti rappresentati nell’istanza, il contribuente ha prestato servizio presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, appartenente all’amministrazione centrale svizzera. La prestazione è, pertanto, collegata a una precedente attività lavorativa svolta alle dipendenze di un’amministrazione pubblica.  
Quanto al terzo requisito, la cittadinanza svizzera del beneficiario è sufficiente ai fini della norma convenzionale. La contemporanea cittadinanza italiana non modifica il trattamento fiscale applicabile, poiché l’articolo 19 non richiede il possesso esclusivo della nazionalità dello Stato erogatore e non introduce eccezioni per i cittadini di entrambi i Paesi.  

In conclusione, gli importi corrisposti dalla “Cassa Publica”, finanziati dal settore pubblico e collegati al precedente impiego presso l’amministrazione federale, devono essere qualificati come pensione pubblica. Trova, quindi, applicazione l’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione: la potestà impositiva spetta in via esclusiva alla Svizzera, anche dopo il trasferimento della residenza fiscale del beneficiario in Italia.  


Fonte: FiscoOggi

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