Normativa e prassi

9 Luglio 2026

Con la liquidazione della società nessuna cessazione automatica del Cpb

Il concordato preventivo biennale perde efficacia solo se a seguito della procedura il reddito societario è inferiore di oltre il 30% rispetto a quello pattuito. Lo ricorda l’Agenzia in un interpello

La messa in liquidazione della società non fa venir meno automaticamente gli effetti del Concordato preventivo biennale. Il Cpb cessa solo se la liquidazione determina una riduzione del reddito superiore al 30% rispetto al concordato. È il principio evidenziato nella risposta n. 138/2026 dell’Agenzia a un interpello presentato da una società in accomandita semplice. La stessa risposta ricorda che la porzione dell’anno tra l’inizio e l’apertura della liquidazione è un autonomo periodo d’imposta il cui reddito va ripartito pro quota tra i soci esistenti alla data di chiusura, che possono corrispondere, come nel caso specifico, al solo socio accomandatario d’opera, se i due accomandanti sono nel frattempo usciti dalla società.

Il caso concreto

Una società in accomandita semplice ha aderito per il 2024-2025 al concordato preventivo biennale. Nel corso del 2025 i due soci accomandanti hanno esercitato il diritto di recesso, lasciando come unica socia la accomandataria, che era socia d’opera. Considerato che non è stato possibile ricostituire la compagine sociale la società, posta in liquidazione volontaria, chiede se la messa in liquidazione comporti la cessazione del Cpb per il 2025, quale sia il corretto trattamento fiscale dei redditi e delle somme spettanti ai soci receduti, come debba essere trattata fiscalmente la posizione della socia d’opera rimasta unica socia e nominata liquidatrice.

L’Agenzia, in sintesi, chiarisce che la semplice apertura della liquidazione non determina automaticamente la cessazione del concordato. Questa si verifica solo se per effetto della liquidazione il reddito effettivo della società risulta inferiore di oltre il 30% rispetto a quello concordato (articolo 19 del Dlgs n. 13/2024 e decreto ministeriale del 14 giugno 2024). In tale caso il concordato perde efficacia dal periodo d’imposta in cui si realizza tale scostamento.

L’Agenzia non condivide l’interpretazione della società secondo cui le somme spettanti ai soci usciti dovrebbero essere trattate come riparti di liquidazione.

Poiché il recesso dei soci si era già perfezionato prima dell’apertura della liquidazione, ai soci receduti continua ad applicarsi la disciplina fiscale prevista dall’articolo 20-bis del Tuir, relativa alle somme percepite a seguito di recesso.

In particolare, trova applicazione anche l’articolo 47, comma 7, del Tuir secondo cui la parte delle somme ricevute che eccede il costo fiscale della partecipazione è considerata utile tassabile.

L’Agenzia chiarisce inoltre che il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 26 giugno 2025 (data di apertura della liquidazione) costituisce un autonomo periodo d’imposta.

Il reddito prodotto in tale periodo deve essere imputato ai soggetti che risultano soci alla fine del periodo stesso. Poiché alla data di apertura della liquidazione i due accomandanti erano già usciti dalla società, l’unico socio esistente era la socia accomandataria d’opera.

Di conseguenza il reddito maturato prima della liquidazione va imputato interamente alla socia accomandataria rimasta; anche il reddito prodotto durante la fase di liquidazione deve essere attribuito integralmente alla stessa socia per trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, a nulla rilevando che è una socia d’opera e non di capitale.

In conclusione, il Cpb cessa solo se la liquidazione provoca una riduzione del reddito superiore al 30% rispetto a quello concordato. I soci receduti sono tassati secondo le regole del recesso (articolo 20-bis Tuir) e non come beneficiari di un riparto finale di liquidazione, mentre tutto il reddito della società, sia prima sia durante la liquidazione, deve essere imputato all’unica socia rimasta, anche se è una socia d’opera.


Fonte: FiscoOggi

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