Analisi e commenti

9 Luglio 2026

Viaggio nel nuovo Tuir (1) La disciplina della global minimum tax

Tra le novità del Tuir che sarà operativo dal 2027 c’è l’ingresso della disciplina sull’imposizione minima per i grandi gruppi multinazionali o nazionali di imprese, introdotta in Italia nel 2023

Dal 1° gennaio 2027 entrerà ufficialmente in funzione il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Il nuovo testo, che è stato approvato con il decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026 ed è approdato in Gazzetta ufficiale lo scorso 3 luglio, raccoglie in una sola fonte normativa le disposizioni precedentemente presente nel predecessore (che, ricordiamo, fu approvato con il Dpr n. 917/1986) e norme che finora erano stabilite in altri corpi legislativi.
Il nuovo Tuir è stato attualizzato dove necessario e presenta norme di coordinamento che lo mettono al passo con le modifiche normative intervenute e lo armonizzano con altre disposizioni dell’ordinamento, senza alterarne la portata applicativa.

Dopo una presentazione generale (vedi articolo “Esordio ufficiale per il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi”), pubblichiamo una serie di approfondimenti che illustreranno alcuni degli elementi di novità. Uno di questi è l’ingresso nel Tuir della disciplina relativa all’imposizione minima globale (Global minimum tax), già contenuta nel decreto legislativo n. 209/2023.

Il background di riferimento
Nel nostro ordinamento, la disciplina dell’imposizione minima globale applicabile ai grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese è stata introdotta dal decreto legislativo n. 209/2023.

Il richiamato decreto legislativo è stato adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge n. 111/2023, di recepimento della direttiva (Ue) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, che ha introdotto nell’ordinamento dell’Unione europea un quadro comune coerente con il nucleo principale dell’accordo globale sul c.d. “Secondo Pilastro” (“Pillar 2”) raggiunto in sede Ocse/G20. Tale accordo mira a introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).

Nel pacchetto di regole tecniche elaborate dall’Ocse, il Pillar 2 è volto a determinare un livello minimo di tassazione, stabilito al 15%, da applicare al reddito prodotto dalle imprese multinazionali nelle varie giurisdizioni fiscali. In tal modo, la normativa è volta a contrastare l’elusione fiscale internazionale e limitare il trasferimento degli utili verso Paesi a bassa imposizione.

L’imposta minima globale costituisce una novità nell’ambito dell’ordinamento tributario italiano rappresentando una riforma strutturale della fiscalità internazionale ed è diretta ad adottare un nuovo approccio alla tassazione delle imprese multinazionali; una soluzione globale che si colloca all’esito di un percorso sviluppato in seno all’Ocse e a livello dell’Unione europea.

L’imposta minima globale nel nuovo Testo unico
Il decreto legislativo n. 209/ 2023 è ora trasfuso nel titolo I della parte III del nuovo Testo unico. Il titolo I si suddivide in nove capi che comprendono gli articoli da 308 a 360.

Alla disciplina dell’imposizione minima globale sono poi ricollegati anche gli allegati B e C del nuovo Testo unico, contenenti, rispettivamente, le relative definizioni e le aliquote applicabili in presenza di riduzione dell’attività economica sostanziale.

La disciplina in sintesi
Il meccanismo dell’imposta minima globale si basa sull’applicazione di un’imposta integrativa al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese.

Il prelievo avviene attraverso tre diverse modalità (individuate all’articolo 309):

a) l’imposta minima integrativa, che è dovuta dalle controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali. Si applica quando nel gruppo sono presenti imprese soggette a bassa imposizione in altre giurisdizioni;

b) l’imposta minima suppletiva, che interviene quando una o più imprese del gruppo, localizzate in Italia, devono compensare l’assenza (totale o parziale) di un’imposta minima equivalente applicata all’estero;

c) l’imposta minima nazionale, che si applica alle imprese del gruppo localizzate in Italia che risultano soggette a bassa imposizione.

La disciplina trova applicazione, in via generale, alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse (tra cui, ad esempio, le entità statali e le organizzazioni internazionali), risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

L’articolo 310 detta, poi, ulteriori indicazioni in casi specifici per i quali trova applicazione la citata disciplina (ad esempio, nel caso di esercizio di durata inferiore ai dodici mesi o nel caso di gruppi formati da imprese neocostituite).

Sono poi previste dettagliate modalità di applicazione e calcolo dell’imposta minima integrativa, dell’imposta minima suppletiva e dell’imposta minima nazionale.

Con riferimento all’imposta minima integrativa, ad esempio, le modalità applicative variano in funzione del soggetto passivo (società capogruppo o altra partecipante).

Il legislatore, inoltre, ha individuato dettagliate regole per la determinazione del reddito o della perdita rilevante, nonché dei relativi aggiustamenti.

La disciplina si completa con i molteplici decreti ministeriali attuativi adottati, tra cui, da ultimo, il decreto del viceministro dell’Economia e delle Finanze del 7 novembre 2025, relativo agli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa. Proprio sulla base di tale decreto, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvati annualmente i corrispondenti modelli dichiarativi.

Continua


Fonte: FiscoOggi

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