Normativa e prassi

6 Luglio 2026

Agevolazioni sull’immobile dell’Ets: non si perdono per vendita anticipata

L’applicazione delle imposte di registro e ipocatastali fisse richiede che il bene sia destinato agli scopi istituzionali entro cinque anni dall’acquisto, ma non ne impone la proprietà per il quinquennio

Un ente del Terzo settore (Ets) che acquista un immobile non perde il beneficio delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (articolo 82, comma 4, Dlgs n. 117/2017) se, dopo aver effettivamente utilizzato il bene per le proprie finalità istituzionali, decide di venderlo prima del decorso di cinque anni dall’acquisto. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 134/2026.

Il caso riguarda una fondazione che ha acquistato un immobile nel 2022 destinandolo immediatamente alle proprie attività istituzionali beneficiando delle agevolazioni fiscali riconosciute dal codice del Terzo settore (articolo 82, comma 4, Dlgs n. 117/2017). La norma prevede che gli Ets possano fruire dell’applicazione in misura fissa (200 euro ciascuna) dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto di immobili o diritti reali immobiliari, a condizione che il bene venga destinato direttamente alle attività istituzionali o all’oggetto sociale dell’ente entro cinque anni dall’acquisto e che tale volontà sia dichiarata nell’atto di trasferimento (circolare n. 168/1998).

A seguito di una riorganizzazione interna, l’ente ha valutato la possibilità di vendere l’immobile o di concederlo in locazione prima della scadenza del quinquennio e chiede quindi se in entrambe le ipotesi possa conservare i benefici fiscali applicati.

Secondo l’Agenzia, la citata norma richiede che il bene sia destinato direttamente agli scopi istituzionali dell’ente entro cinque anni dall’acquisto, ma non impone di mantenerne la proprietà per tutto il quinquennio. Le sole cause di decadenza dall’agevolazione sono infatti la dichiarazione mendace resa al momento dell’acquisto oppure il mancato utilizzo effettivo e diretto del bene per le finalità istituzionali entro il termine previsto (circolare n. 18/2013).

Di conseguenza, la successiva vendita dell’immobile non comporta il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate in misura agevolata, purché l’utilizzo diretto sia stato realmente effettuato.

L’Agenzia precisa, tuttavia, che l’eventuale plusvalenza realizzata dalla cessione dell’immobile entro cinque anni dall’acquisto può assumere rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi, secondo le regole ordinarie previste dal Tuir.

Il beneficio resta valido anche nell’ipotesi in cui l’ente decida di mantenere la proprietà del bene e di concederlo in locazione a terzi. Anche in questo caso, in presenza di un precedente utilizzo diretto e istituzionale dell’immobile, l’agevolazione fruita all’acquisto non si perde.

La risposta dell’Agenzia conferma quindi la soluzione interpretativa dell’Ets e cioè che il termine quinquennale rappresenta il limite entro cui deve realizzarsi la destinazione istituzionale del bene, ma non costituisce un vincolo di detenzione minima dell’immobile con relativa perdita dei benefici in caso di vendita anticipata.


Fonte: FiscoOggi

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