21 Aprile 2026
Convertito in legge il decreto Pnrr: diverse novità per il fisco
In un più esteso ambito di semplificazioni, è caduto l’obbligo decennale di conservazione delle ricevute Pos. Previsto uno snellimento per la fatturazione dei raggruppamenti temporanei di imprese
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale di ieri, 20 aprile, la legge n. 50 del 20 aprile 2026 di conversione del decreto legge n. 19/2026, che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione. Presenti diverse novità di rilievo in ambito fiscale, di seguito illustrate.
Semplificata la conservazione delle attestazioni dei pagamenti
Con l’articolo 8, comma 1, il legislatore interviene sulla disciplina della conservazione delle scritture contabili, introducendo una semplificazione che riguarda i dati dei pagamenti: la novità riguarda infatti la possibilità di eliminare l’obbligo di conservare per 10 anni le ricevute cartacee rilasciate dai terminali Pos.
In particolare, la misura fa riferimento alla conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. Si tratta di documenti che, nella prassi, hanno finora rappresentato una prova dell’avvenuto pagamento. In sostituzione di tali ricevute, la norma consente di fare affidamento sulle comunicazioni inviate ai clienti e sulla documentazione fornita da banche e intermediari finanziari, anche in formato digitale.
Il riferimento è, in particolare, alla documentazione prevista dall’articolo 119 del Testo unico bancario (Dlgs n. 385/1993), come gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente, che riportano in modo analitico le operazioni effettuate. Affinché tali documenti possano validamente sostituire le ricevute cartacee, il legislatore pone tuttavia due condizioni precise: da un lato, essi devono contenere tutte le informazioni relative alle singole operazioni compiute; dall’altro, devono essere conservati nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 2220 del codice civile, che disciplina la tenuta e la conservazione delle scritture contabili da parte delle imprese commerciali.
L’intervento si inserisce in un più ampio disegno di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici a carico di cittadini e operatori economici. L’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute Pos, infatti, è stato spesso percepito come gravoso e poco funzionale in quanto tali documenti, pur attestando il pagamento, non hanno rilievo ai fini delle scritture contabili né risultano indispensabili per la redazione del bilancio o per gli adempimenti dichiarativi.
Semplificazione nei termini di fatturazione Iva
L’articolo 8, ai commi 3-bis e 3-ter, introduce una semplificazione in materia di termini di fatturazione delle operazioni Iva. In particolare, la norma estende la possibilità di emettere una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo (Rti), da parte della mandataria.
Nello specifico il comma 3-bis modifica l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva (a decorrere dal 1° gennaio 2027 abrogato e sostituito dall’articolo 72 del Tu in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al Dlgs n. 10/2026), recante la disciplina sulla fatturazione delle operazioni rilevanti ai fini iva, individuando un’ulteriore fattispecie di fatturazione differita.
Il comma 4 nella sua formulazione attuale dispone, quale regola generale, che la fattura debba essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, in deroga a tale regola generale, la norma riconosce la possibilità di emettere una sola fattura, con il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazioni delle operazioni (cosiddetta “fattura differita”) nelle seguenti due ipotesi: cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto (o Ddt) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione e avente le caratteristiche determinate con Dpr n. 472/1996 (ossia, indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti); prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, qualora siano effettuate nello stesso mese solare più operazioni nei confronti del medesimo soggetto.
In aggiunta alle due fattispecie contemplate, la nuova disposizione ne introduce un’ulteriore, riconoscendo la possibilità di emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazioni delle medesime (“fattura differita”) anche per i casi di cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo (Rti) da parte della mandataria ai sensi del comma 2, lettera n), dello stesso articolo 21. Pertanto, in caso di un contratto tra diverse imprese in raggruppamento, la mandataria ha la possibilità di emettere una sola fattura, in nome e per conto delle altre imprese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazioni delle operazioni. In tal modo si facilita la gestione fiscale e documentale per i gruppi di imprese che operano insieme su progetti comuni, poiché si consente una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte, semplificando gli adempimenti fiscali.
Fuori da tale possibilità, ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del Dlgs n. 36/2023, gli adempimenti in materia Iva devono essere assolti autonomamente per ciascuna delle imprese in raggruppamento temporaneo.
Detrazione per investimenti in start-up innovative del primo semestre 2025
Il legislatore introduce, ai commi 5-quater e 5-quinquies dell’articolo 25, un regime transitorio e derogatorio per la fruizione della detrazione del 65% sugli investimenti in start-up innovative (prevista dall’articolo 29-bis del Dl. n. 179/2012).
Il comma 5-quater consente alle imprese beneficiarie, con riguardo agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, di presentare l’istanza per l’agevolazione in una fase successiva all’investimento, con scadenza fissata al 31 maggio 2026. In via ordinaria, l’articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2020 impone all’impresa beneficiaria di presentare l’istanza tramite piattaforma informatica prima dell’effettuazione dell’investimento. In virtù della deroga in esame, tale istanza non dovrà più indicare l’ammontare dell’investimento prospettato come previsto dal citato decreto ministeriale, bensì quello dell’investimento già realizzato.
Il comma 5-quinquies interviene sul sistema di monitoraggio degli aiuti di Stato. È onere del Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit) verificare, tramite il Registro nazionale degli aiuti, il rispetto del limite de minimis.
La disposizione prevede, infine, che gli esiti dell’accertamento, trasmessi sia all’impresa beneficiaria che al soggetto investitore, siano comunicati all’Agenzia delle entrate mediante l’aggiornamento dell’elenco delle imprese richiedenti. L’ eventuale esito negativo della verifica sul massimale preclude la fruizione dell’incentivo.
Segnaliamo di seguito altri due interventi non strettamente riguardanti la materia fiscale, ma ad esse connessi.
Rafforzamento dell’Amministrazione fiscale regionale e strumenti di contrasto all’evasione
Il legislatore rafforza gli strumenti di contrasto all’evasione fiscale a livello territoriale. Nello specifico, con l’introduzione dell’articolo 5-bis, viene data la possibilità alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di istituire un Fondo dedicato al potenziamento delle proprie strutture tributarie, in attuazione degli obiettivi del Pnrr e nel quadro del completamento del federalismo fiscale. La misura si inserisce nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e punta, da un lato, ad aumentare il gettito derivante dal recupero dell’evasione e, dall’altro, a migliorare l’interoperabilità delle banche dati tra amministrazioni centrali e territoriali.
Il Fondo potrà essere istituito con legge regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma, nel rispetto degli equilibri di bilancio. La sua alimentazione avverrà attraverso l’accantonamento annuale di una quota fino all’1% delle somme effettivamente riscosse grazie all’attività di contrasto all’evasione sui tributi regionali, con riferimento all’esercizio precedente, escludendo da tale computo le entrate derivanti da attività svolte dall’Agenzia delle entrate, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione o da concessionari esterni.
Le risorse del Fondo così alimentato saranno destinate a interventi concreti di rafforzamento amministrativo: dall’acquisto e manutenzione di attrezzature e sistemi informatici allo sviluppo delle banche dati, fino alla formazione specialistica del personale, con particolare attenzione alle competenze digitali. Sarà infine demandata alle giunte regionali e provinciali l’adozione dei regolamenti attuativi, chiamati a definire obiettivi, criteri di riparto e priorità di spesa mentre ai dirigenti competenti in materia tributaria sarà affidata la quantificazione annuale delle risorse.
Novità in materia di giustizia tributaria
Tra gli interventi contemplati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ha assunto indubbio rilievo, in materia di giustizia tributaria, la riforma che ha previsto la completa trasformazione delle commissioni tributarie di primo e secondo grado in corti tributarie di primo e secondo grado, composte esclusivamente da magistrati tributari. Tale obiettivo è stato raggiunto con l’entrata in vigore, il 16 settembre 2022, della legge n. 130/2022, che contiene disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
La riforma mira alla riorganizzazione della giustizia tributaria e a un maggiore avvicinamento della stessa al contenzioso civile. Di recente, in attuazione della delega prevista dall’articolo 21 della legge n. 111/2023, è stato emanato il Testo unico della giustizia tributaria (Dlgs n. 175/2024), che ha proceduto all’integrale riordino della disciplina dell’ordinamento della giustizia tributaria e del processo tributario.
In tale ambito, l’articolo 16, commi da 1 a 4, introduce alcune novità in tema di incarichi, di reclutamento dei magistrati tributari e competenza delle corti tributarie di primo grado.
In dettaglio, il comma 1 interviene sul Dlgs n. 545/1992, in primo luogo modificando la disciplina relativa alla nomina a presidente di corte di giustizia tributaria, il cui incarico ha durata quadriennale. Secondo la disposizione previgente, il presidente non poteva essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l’età pensionabile entro i 4 anni successivi alla nomina. Con la modifica in commento si precisa che il presidente non potrà essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno l’età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per partecipare all’interpello, e non più entro i quattro anni successivi alla loro nomina. Il secondo intervento concerne invece lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico per accedere alla nomina a magistrato tributario, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Dlgs. n. 545 del 1992. In particolare, si prevede che l’espletamento delle menzionate prove scritte possa avvenire anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità individuate da un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
Un’ulteriore modifica riguarda il ruolo di presidente della Commissione di concorso per l’accesso alla carriera di magistrato tributario ex articolo 4-quater del Dlgs. n. 545/1992. A tal riguardo, la novella permette di attribuire la funzione di presidente della commissione di concorso anche al presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, anziché esclusivamente dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, come precedentemente previsto.
Infine, con riferimento al tirocinio dei magistrati tributari reclutati tramite le relative procedure concorsuali (articolo 4-quinquies dello stesso Dlgs n. 545/1992), si precisa che questo possa essere svolto esclusivamente presso i magistrati tributari che svolgono, ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, la funzione di presidente di corte o di sezione nelle corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado.
Tra i magistrati reclutati tramite concorso possono essere nominati giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado solo quelli che hanno conseguito un’anzianità di servizio di almeno tre anni presso le corti di primo grado. Resta fermo, come stabilito dal citato articolo 5, che possono essere altresì nominati giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i giudici tributari che risultano iscritti nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022.
Per quanto concerne le competenze del giudice tributario monocratico di primo grado (articolo 4-bis, Dlgs n. 546/1992), il legislatore è intervenuto aumentando il valore delle controversie da 5mila a 10mila euro, a decorrere dai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026.
Il comma 4, infine, reca disposizioni relative al concorso straordinario bandito dal ministero dell’Economia e delle Finanze per il reclutamento di 68 unità di magistrati tributari, aumentate delle unità non assunte negli anni precedenti (concorso previsto dall’articolo 1, comma 10-bis e seguenti della legge n. 130/2022). In particolare, attraverso una modifica al comma 10-ter, si stabilisce che le prove scritte consistano in due elaborati, da estrarre mediante sorteggio pubblico, con temi riguardanti il primo il diritto tributario e il secondo il diritto civile ovvero il diritto commerciale, con profili di carattere tributario.
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