Normativa e prassi

22 Aprile 2026

Irap dividendi infra-Ue o See: ok al modello per il rimborso

È possibile chiedere la restituzione dell’eccedenza versata rispetto a quanto stabilito dalla nuova disciplina presentando il modello approvato oggi

Con il provvedimento del 22 aprile 2026, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, sono stati approvati il modello e le istruzioni per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza Irap relativa ai dividendi infra-Ue o See (Spazio economico europeo), che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta (articoli 6 e 7 del Dlgs n. 446/1997), in misura eccedente il cinque per cento. In linea con le pronunce della Corte di giustizia Ue – e alle conseguenti modifiche della normativa interna – il provvedimento definisce anche le modalità di presentazione del modello.

L’input arriva dall’intervento normativo operato dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 48 e 49, legge n. 199/2025), che ha adeguato la disciplina italiana all’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 1° agosto 2025, in materia di trattamento fiscale dei dividendi infragruppo percepiti all’interno della Ue o dello Spazio economico europeo. In particolare, sono stati modificati gli articoli 6 e 7 del decreto Irap per rendere il regime conforme alla direttiva 2011/96/Ue sulle società madri e figlie, con riferimento ai dividendi percepiti da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

In seguito a ciò, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in tali territori, che garantiscano un effettivo scambio di informazioni con l’Italia e che soddisfino le condizioni previste dal Tuir, sono esclusi per il 95% sia dal margine di intermediazione sia dalla base imponibile Irap del percettore. La quota imponibile residua resta pertanto limitata al 5% del loro ammontare.

Per i periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore della modifica, è riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap versata in eccesso sugli stessi dividendi rispetto al nuovo regime, secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, mediante la presentazione del modello approvato con il provvedimento odierno. Rimangono valide, precisa il documento, le richieste presentate prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (1° gennaio 2026).

Presentazione del modello
Il modello, firmato digitalmente o sottoscritto in forma cartacea con firma autografa, può essere presentato dal contribuente o da un delegato all’articolazione territoriale competente tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. In caso di firma autografa, è necessario allegare la copia del documento di identità del firmatario ed eventualmente del delegato. 

La presentazione deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, quindi entro 48 mesi dalla data del versamento del saldo Irap. Il provvedimento chiarisce che:

il termine ordinario resta applicabile se la sua scadenza cade oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento; qualora, invece, il termine dei 48 mesi, ancora pendente al 1° gennaio 2026, scada entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione, l’istanza può essere presentata entro tale ultimo termine.

È, inoltre, previsto che i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2026, abbiano già presentato un’istanza di rimborso Irap e per i quali il termine di legge risulti scaduto, possano optare per l’utilizzo della quota Irap in compensazione presentando lo stesso modello: questa scelta comporta però la rinuncia al rimborso precedentemente richiesto per la parte destinata alla compensazione.

Utilizzo in compensazione
Come già detto, l’eccedenza Irap in argomento può essere anche utilizzata in compensazione. Il provvedimento specifica che, in tal caso, la quota può essere impiegata esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario previsto dall’articolo 1, commi da 68 a 73, della legge di bilancio 2026, secondo le regole generali sulla compensazione, tramite modello F24. In compensazione possono essere utilizzati anche gli interessi maturati sulla quota Irap, calcolati dalla data di versamento del saldo fino alla presentazione del modello. 

È possibile chiedere la compensazione anche solo per una parte della quota spettante, mantenendo il diritto al rimborso per la parte residua. 

L’Agenzia delle entrate istituirà, con apposita risoluzione, i codici tributo da utilizzare nel modello F24. La delega di pagamento deve essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione del modello.

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