16 Aprile 2026
Nuovo codice tributo per il credito Transizione 5.0
L’agevolazione può essere fruita solo dalle imprese che hanno già ricevuto dal gestore dei Servizi energetici la comunicazione di ammissibilità tecnica degli investimenti
Con l’obiettivo di consentire alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite F24, il credito d’imposta legato al piano Transizione 5.0 e riconosciuto dal gestore dei Servizi energetici (Gse), l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 14 del 16 aprile 2026, ha istituito il codice tributo “7079” denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto‑legge 27 marzo 2026, n. 38”. Il modello, una volta valorizzato con il nuovo codice, dovrà essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
Per comprendere il senso dell’istituzione dell’inedito identificativo, è utile ripercorrere il quadro normativo che ha dato origine al credito d’imposta. La misura nasce dall’articolo 8 del Dl n. 38/2026, il quale ha introdotto, limitatamente all’anno 2026, un contributo sotto forma di credito d’imposta destinato alle imprese che avevano già presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, del decreto‑legge n. 19/2024, nell’ambito del programma Transizione 5.0.
Il credito riconosciuto è pari all’89,77% dell’importo richiesto e riguarda investimenti compresi negli allegati A e B della legge n. 232/2016, nonché le spese sostenute per la formazione del personale. L’agevolazione è riservata alle imprese che hanno già ricevuto dal Gse la comunicazione di ammissibilità tecnica degli investimenti, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024, e che sono state informate dell’esaurimento delle risorse disponibili.
La decisione di introdurre un credito ridotto rispetto alla misura originaria è legata proprio a questo esaurimento dei fondi. Il legislatore ha scelto di destinare le risorse residue a favore delle imprese che avevano già completato l’iter di comunicazione e verifica, garantendo così una parziale copertura degli investimenti già realizzati e tecnicamente validati, evitando che quelli ammessi restassero completamente privi di sostegno.
Il richiamato articolo 8, inoltre, ha stabilito che il credito in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione, che il modello F24 deve essere presentato entro il 31 dicembre 2026 e – per ciò che non è espressamente disciplinato dalla norma – che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 38 del Dl n. 19/2024 e nel decreto attuativo del 24 luglio 2024.
Un ruolo centrale è poi rappresentato dal gestore dei Servizi energetici, che trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie, l’importo del credito concesso e le eventuali variazioni. Sulla base di queste informazioni, ciascun beneficiario può verificare, tramite il proprio cassetto fiscale, l’ammontare del credito effettivamente fruibile in compensazione.
Tanto premesso, il codice tributo “7079” va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’importo del credito nella colonna degli “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente sia tenuto al riversamento dell’agevolazione, lo stesso codice va utilizzato nella colonna degli “importi a debito versati”. L’anno di riferimento da indicare è quello di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, così come risulta dal cassetto fiscale del beneficiario.
In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate verifica che il contribuente compaia nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Gse e che l’importo compensato non superi quello autorizzato. In caso contrario, il modello F24 viene scartato, tenendo conto anche delle eventuali rettifiche comunicate successivamente dal Gestore.
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