Normativa e prassi

2 Aprile 2026

Personale impiegato all’estero, senza sede ok alla deduzione Irap

Lo prevede il decreto relativo all’imposta regionale sulle attività produttive con una regola, secondo la quale è previsto lo scorporo dal tributo del costo dei dipendenti a tempo indeterminato

La società italiana senza stabile organizzazione all’estero deve tassare in Italia tutto il valore della produzione, anche quello generato fuori dal Paese. In questo caso, i costi del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all’estero possono essere dedotti dall’Irap, perché rientrano nella deduzione generale prevista dall’articolo 11 del decreto Irap (Dlgs n. 446/1997) per il lavoro a tempo indeterminato. La deduzione vale però solo se il costo è inerente all’attività e se davvero non esiste alcuna stabile organizzazione estera (risposta n. 95 del 1° aprile 2026).

Il caso riguarda una società italiana che assume il proprio personale con contratti a tempo indeterminato e lo impiega anche all’estero, in vari Paesi europei ed extraeuropei, senza però disporre di sedi o stabili organizzazioni fuori dall’Italia. Il personale resta inquadrato in Italia sotto il profilo giuridico e contributivo, pur svolgendo attività operative all’estero. La domanda posta all’Amministrazione, come abbiamo visto, è se il costo del lavoro relativo a questi dipendenti possa essere dedotto dalla base imponibile Irap, considerando che l’impresa opera in più mercati ma mantiene in Italia la propria struttura organizzativa.

Al quesito, l’Agenzia risponde partendo dal meccanismo di calcolo dell’Irap. La base imponibile delle società di capitali viene determinata secondo il principio della “presa diretta” dal bilancio, sulla base delle voci del conto economico previste dal codice civile. Il costo del personale è normalmente escluso, ma l’articolo 11 del decreto Irap prevede una regola, secondo la quale è prevista la deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato. Si tratta di una norma di carattere generale, introdotta per semplificare il sistema e applicabile a tutti i dipendenti stabilmente assunti.

Il nodo interpretativo riguarda l’articolo 12, che disciplina la tassazione del valore della produzione svolto all’estero. La regola prevede che una società residente che abbia una stabile organizzazione estera possa escludere dalla base imponibile Irap la parte di produzione attribuibile all’attività svolta fuori dall’Italia. Tuttavia, quando non esiste alcuna stabile organizzazione, l’intero valore della produzione – anche quello maturato all’estero – resta imponibile in Italia. È proprio questa l’ipotesi esaminata nella risposta n. 95/2026.

L’Agenzia delle entrate chiarisce infatti che, se un’impresa italiana lavora all’estero senza una struttura stabile sul territorio straniero, la determinazione dell’Irap non passa attraverso l’articolo 12, ma avviene secondo le normali regole degli articoli 5 e 11. Di conseguenza, il valore prodotto all’estero rientra pienamente nella base imponibile italiana e i costi sostenuti per produrlo seguono il principio di inerenza, cioè devono essere collegati all’attività che genera ricavi tassati in Italia.

In questo contesto, la deduzione del costo del personale a tempo indeterminato impiegato all’estero risulta possibile, perché questi costi sono inerenti all’attività dell’impresa e perché l’articolo 11, nella sua formulazione attuale, consente la deduzione integrale senza distinguere dove venga svolta la prestazione lavorativa. La presenza o l’assenza di una stabile organizzazione estera diventa dunque l’elemento decisivo. Se esistesse una struttura estera, si dovrebbe scorporare il valore della produzione e attribuire una parte all’estero: visto che una struttura estera non esiste, tutto resta in Italia e la deduzione segue le regole ordinarie.

La conclusione è quindi che, nel caso all’attenzione dell’Agenzia, la società può dedurre dalla base imponibile Irap tutto il costo del personale assunto a tempo indeterminato e operante all’estero, a condizione che il costo sia effettivamente inerente all’attività e che sia reale l’assenza di una stabile organizzazione fuori dall’Italia.

Personale impiegato all’estero, senza sede ok alla deduzione Irap

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