27 Gennaio 2026
Niente Iva per la distribuzione dei Gruppi di acquisto solidale
L’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale in tema di terzo settore, che trasforma l’agevolazione per questo tipo di operazioni in esenzione è stata rimandata fino al 2036
Sono fuori campo Iva le operazioni di distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente da un Gruppo di acquisto solidale costituito in forma di Associazione di promozione sociale, in quanto attività non commerciale, sempreché siano rispettate le condizioni statutarie previste dall’articolo 4 del decreto Iva. A confermarlo l’Agenzia con la risposta n. 20 del 27 gennaio 2026.
Il dubbio è del Gruppo di acquisto solidale nasce dalla nuova disciplina Iva prevista per gli enti del Terzo settore. In particolare, il Gas chiede se, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’attività di distribuzione dei beni ai soci possa perdere l’attuale qualificazione di operazione “fuori campo Iva”.
Il Gas è costituito in forma di Associazione di promozione sociale (Aps), non ha finalità lucrative e si occupata dell’acquisto collettivo di prodotti locali, che vengono poi ripartiti tra gli aderenti senza alcun ricarico. Precisa che non svolge vendite, non applica margini, non effettua attività commerciale, ma semplicemente coordina acquisti condivisi per finalità etiche e solidaristiche.
Secondo l’associazione, la normativa speciale prevista dalla legge di bilancio 2008, che riconosce ai Gas la non commercialità delle loro attività tipiche, debba continuare a prevalere anche dopo le modifiche introdotte dall’articolo 5, comma 15-quater, del Dl n. 146/2021, in seguito alle quali, per gli enti del Terzo settore, alcune operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) a favore di soci, effettuate dietro il pagamento di specifici corrispettivi e attualmente fuori campo Iva transitano al regime di esenzione Iva.
L’Agenzia ricorda che l’entrata in vigore della riforma richiamata dal Gas, già rimandata più volte, da ultimo è stata prorogata fino al 2036 dal Dlgs n. 186/2025. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2035 resterà in vigore integralmente l’attuale articolo 4 del decreto Iva, che mantiene l’esclusione dal campo dell’imposta per le operazioni rese dagli enti associativi ai propri soci.
La risposta ricostruisce, comunque, il quadro normativo che disciplina i Gruppi di acquisto solidale, ricordando che la legge finanziaria del 2008 (legge n. 244/2007) li definisce come soggetti senza scopo di lucro che acquistano e distribuiscono beni ai propri aderenti senza ricarico e con finalità etiche. Il comma 267 della stessa legge, stabilisce che le attività rivolte ai soci non si considerano commerciali ai fini Iva, a condizione che lo statuto dell’associazione rispetti le clausole previste dall’articolo 4 del decreto Iva: divieto di distribuzione di utili, obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, democraticità interna, obbligo di rendiconto e così via. Se queste condizioni sono rispettate, la distribuzione dei beni ai soci non costituisce cessione imponibile e resta fuori dal campo Iva.
Ma il quesito dell’Aps riguarda le novità introdotte decreto legge n. 146/2021, che ha previsto l’abolizione dell’esclusione Iva per alcune delle operazioni rese dagli enti associativi ai soci e associati, sostituendola con un regime di esenzione (articolo 10, decreto Iva).
La modifica, osserva l’Amministrazione, potrebbe incidere anche sui Gas nell’eventualità in cui abbiano richiesto e ottenuto l’iscrizione nella sezione del Runts come Aps, in quanto associazioni di promozione sociale che svolgono nei confronti, tra l’altro, dei propri associati, un’attività di interesse generale consistente nella promozione e tutela dei diritti dei consumatori.
Tuttavia, la proroga al 2036 dell’entrata in vigore del nuovo regime rimanda anche il dubbio del Gruppo.
In conclusione, l’Agenzia chiarisce che la disciplina speciale dei Gas resta per ora pienamente operativa e la distribuzione dei beni acquistati collettivamente continua a essere considerata attività non commerciale, quindi esclusa dall’Iva.
Di conseguenza, nel presupposto che la richiedente sia effettivamente qualificata come Gruppo di acquisto solidale, le operazioni di distribuzione esclusivamente agli associati dei beni acquistati dalla stessa collettivamente e senza applicazione di ricarichi sono da considerare fuori campo Iva perché non commerciali secondo le previsioni del regime speciale disciplinato dall’articolo 1, comma 267, della legge n. 244/2007, articolo 1, comma 267.
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