20 Gennaio 2026
Se la società incassa per l’artista: proventi imponibili, provvista no
Sui primi, i sostituti d’imposta, Siae, editori e collecting societies devono applicare la ritenuta alla fonte al momento del pagamento, come se le somme fossero corrisposte direttamente all’artista
La “provvista” di denaro erogata dalla società all’artista che le ha affidato l’amministrazione e l’incasso dei propri diritti d’autore, non assume rilevanza fiscale, perché è solo un’anticipazione di liquidità destinata a essere restituita. I proventi generati dallo sfruttamento delle opere restano invece imponibili in capo all’autore, anche se vengono materialmente riscossi dalla società in qualità di mandatario.
Lo conferma l’Agenzia nella risposta n. 13 del 20 gennaio 2026, fornita a un musicista professionista che sta per affidare a una società specializzata la gestione esclusiva dei propri diritti d’autore relativi alle opere musicali, presenti e future. L’accordo non prevede in alcun modo la cessione dei diritti economici: l’artista rimane pieno titolare delle proprie opere, mentre la società svolge solo attività di amministrazione e incasso.
Per questo servizio, l’artista riconoscerà alla società un compenso calcolato come percentuale sui proventi futuri generati dallo sfruttamento economico delle opere (royalties, diritti Siae, introiti editoriali, eccetera).
Il contratto, inoltre, prevede che la società, per sostenere l’artista nell’attesa dei futuri incassi, dovrà mettergli a disposizione una “provvista” di denaro. Si tratta di un’anticipazione temporanea, che il beneficiario dovrà restituire integralmente. Il rimborso avverrà automaticamente: la società, incaricata dell’incasso dei proventi futuri, tratterrà man mano le somme fino a recuperare l’intero importo anticipato (al netto del proprio compenso).
Formalmente, l’artista continuerà a fatturare i proventi a Siae, editori e collecting societies. Tuttavia, gli importi saranno materialmente versati alla società, che agisce come mandatario all’incasso e li utilizza per compensare la provvista.
Tanto premesso, il contribuente chiede chiarimenti sul trattamento Irpef della citata provvista e sui proventi futuri derivanti dallo sfruttamento delle opere, qualificati come redditi di lavoro autonomo (ex articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir).
Secondo l’artista:
- la provvista non è imponibile, infatti, non rappresenta un reddito, ma una semplice anticipazione finanziaria da restituire. Per questo non dovrebbe essere soggetta a Irpef né a ritenuta alla fonte.
- i proventi futuri sono invece imponibili, Anche se materialmente incassati dalla società, devono essere tassati secondo il principio di cassa, come redditi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere. Di conseguenza, Siae, editori e collecting societies dovranno applicare le ritenute previste dall’articolo 25, comma 2, del Dpr n. 600/1973.
Secondo il musicista, tale impostazione è coerente con precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, in particolare la risposta n. 325/2023.
Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate conferma la correttezza del ragionamento del contribuente, ricordando che l’opera dell’ingegno nasce con la creazione e attribuisce all’autore il diritto esclusivo di sfruttarla economicamente. Sul piano fiscale, richiama l’articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir, che qualifica come redditi assimilati al lavoro autonomo quelli derivanti dall’utilizzazione economica dell’opera da parte del suo autore, e l’articolo 54‑octies dello stesso testo unico, che stabilisce le modalità di determinazione del reddito imponibile, prevedendo una deduzione forfettaria delle spese.
Per chiarire la natura dei proventi, l’Agenzia ricorda due suoi precedenti documenti di prassi. Nella risposta n. 51/2025 ha ribadito che i compensi percepiti dall’autore, per lo sfruttamento della propria opera, costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo, mentre, se percepiti da un soggetto diverso dall’autore, assumono la natura di redditi diversi. Nella risposta n. 325/2023 ha precisato che, quando una società incassa proventi Siae per conto dell’artista, senza acquisire alcun diritto d’autore, la natura del reddito non cambia: la società riceve solo un flusso finanziario, mentre l’imponibilità resta in capo all’autore.
Da questi principi discende che la qualificazione fiscale dei proventi non dipende dal soggetto che materialmente riceve il pagamento, ma dalla titolarità del diritto d’autore. Se l’autore conserva la proprietà dei diritti e la società agisce solo come mandatario all’incasso, i proventi mantengono la loro natura originaria.
Applicando questi criteri al caso concreto, l’Agenzia afferma che la provvista non è imponibile, poiché non rappresenta un compenso ma un’anticipazione di liquidità soggetta a restituzione. I proventi derivanti dallo sfruttamento delle opere, invece, costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo e devono essere tassati secondo il principio di cassa, anche se incassati dalla società in virtù del mandato. Di conseguenza, i soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta devono continuare ad applicare la ritenuta alla fonte al momento del pagamento, come se le somme fossero corrisposte direttamente all’artista
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