20 Gennaio 2026
Accordo frontalieri Italia-Svizzera: ratificato l’aggiornamento sul telelavoro
In Gazzetta ufficiale la legge di ratifica del protocollo sottoscritto a Roma e a Berna a maggio e giugno del 2024 che dà la possibilità di lavorare da remoto fino al 25% dell’attività
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 19 gennaio 2026, la legge 29 dicembre 2025, n. 217, di ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, in materia di telelavoro. Il protocollo era stato sottoscritto dai due paesi a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il successivo 6 giugno (vedi Gazzetta: Nuove regole per i lavoratori transfrontalieri Italia-Svizzera).
Nello specifico, il provvedimento interviene sull’accordo del 2020 (più precisamente, sul protocollo aggiuntivo all’accordo) agendo principalmente sulla definizione di “lavoratore frontaliere”. In aggiunta alla previsione per cui il lavoratore frontaliere può, in linea di principio, non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza fino a 45 giorni annui per motivi professionali, viene consentito che possa svolgere la sua attività lavorativa in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza fino ad una quota del 25% dell’attività stessa, senza modifiche allo status di lavoratore frontaliere. Questa possibilità, specifica il protocollo, vale per tutti i lavoratori frontalieri definiti dall’Accordo del 2020, compresi quelli a cui si applica il regime transitorio che era stato previsto (articolo 9).
Inoltre, non intervenendo alcuna modifica allo status di lavoratore frontaliere, nonostante l’articolo 3 dell’Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente svolta in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al limite del 25% del tempo di lavoro sono considerati giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro. Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
L’articolo II del protocollo di modifica prevede la sua entrata in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con cui i due paesi si saranno comunicati formalmente che i presupposti legali interni sono stati adempiuti. In attesa della ratifica ed entrata in vigore del protocollo, un’analoga disposizione era già stata prevista dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1 comma 97 legge n. 207/2024).
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